Omicidio stradale: ebbrezza, fuga e patente. I punti chiave della norma

Omicidio stradale: ebbrezza, fuga e patente. I punti chiave della norma
21 gennaio 2016

Governo e maggioranza sono andati sotto alla Camera su un emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Sisto (Fi) al ddl sull’omicidio stradale. I sì sono stati infatti 247 e i no 219. Adesso il ddl dovrà tornare al Senato per una nuova lettura (la quinta). L’emendamento a prima firma Francesco Paolo Sisto (Fi), votato a scrutinio segreto, prevede che “il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”. Immediata la reazione del capogruppo Fi, Renato Brunetta: “Ha vinto il diritto”, ma il voto che ha mandato sotto il governo “apre un problema politico sulla maggioranza, andata sotto a voto segreto. Un problema politico che non può essere ignorato”. Non si tratta del voto finale, perche’ lo scivolone della maggioranza in Aula alla Camera, e la conseguente approvazione dell’emendamento Sisto, riporta il provvedimento all’esame del Senato, ma il ddl sull’omicidio stradale ha chiuso il suo passaggio a Montecitorio. Queste, in sintesi le misure:

Omicidio stradale. L’omicidio stradale colposo diventa reato a se’, graduato su tre varianti: resta la pena gia’ prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioe’ la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sara’ invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosita’ (eccesso di velocita’, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

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Lesioni stradali. In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida e’ ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente e’ causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti mezzi pesanti. L’ipotesi piu’ grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Fuga conducente. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potra’ comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi e’ la morte o lesioni di piu’ persone oppure se si e’ alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena e’ invece diminuita fino alla meta’ quando l’incidente non e’ conseguenza esclusiva dell’azione del colpevole.

Revoca patente. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sara’ conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine e’ pero’ aumentato nelle ipotesi piu’ gravi: se ad esempio il conducente e’ fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora la patente sia di un altro Stato anziche’ la revoca vi sara’ l’inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.

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Conducente che soccorre. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose non e’ soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Raddoppio prescrizione. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso piu’ grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto e’ facoltativo, restando pero’ espressamente escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il pm, inoltre, potra’ chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

Perizie coattive. Il giudice puo’ ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo puo’ pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo puo’ essere disposto anche dal pm.

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