Non aveva “trattamento sostegno vitale”: alla Consulta caso “Cappato bis”

Non aveva “trattamento sostegno vitale”: alla Consulta caso “Cappato bis”
Marco Cappato
22 gennaio 2024

 Sette anni dopo la disobbedienza civile di Marco Cappato per Fabiano Antoniani, viene sollevata nuovamente la questione di legittimità costituzionale, questa volta dal Tribunale di Firenze per l`aiuto al suicidio di Massimiliano (MIB) fornito, dal Tesoriere dell`Associazione Luca Coscioni insieme a Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Nell`inerzia del Parlamento, la Consulta inteverrà per la terza volta sul cosiddetto “suicidio assistito”, dopo l`ordinanza e la sentenza “DjFabo/Cappato” che attualmente norma il tema.

Dei requisiti richiesti al malato, si esprimerà su quello che si presta a interpretazione più ambigua e dalle conseguenze potenzialmente discriminatorie: “il trattamento di sostegno vitale”, per cui tanti italiani come Massimiliano (Toscana), Elena (Veneto), Romano e Margherita Botto (Lombardia), Paola (Emilia Romagna), Sibilla Barbieri (Lazio) sono stati costretti ad andare in Svizzera per poter avere accesso al suicidio assistito. “Siamo fiduciosi – afferma nel darne notizia Filomena Gallo, la segretaria dell’associazione Coscioni Filomena Gallo- sul lavoro dei giudici della Consulta. Il trattamento di sostegno vitale, se interpretato in senso restrittivo, è un requisito discriminatorio in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili”.

 

Il requisito mancante

 

L`ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale riguarda l`aiuto che, a dicembre 2022, Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano fornito a Massimiliano, 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla, accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il giorno successivo alla sua morte, Felicetta Maltese e Chiara Lalli si erano autodenunciate, presso la stazione dei carabinieri di Firenze insieme a Marco Cappato in qualità di legale rappresentante dell`Associazione Soccorso Civile che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano. I tre si erano autodenunciati per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del “trattamento di sostegno vitale” richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al suicidio assistito.

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A seguito di una richiesta di archiviazione, lo scorso 23 novembre si era tenuta l`udienza dinanzi alla GIP, che il 17 gennaio scorso ha emesso un`ordinanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale. La GIP ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale poiché Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale. “Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero”. Ovvero, è configurabile il reato di aiuto al suicidio – mentre viene esclusa l`ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di giudizio con condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.

 

“Nuovo dubbio di incostituzionalità”e

 

La Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Agnese De Girolamo, ha pertanto “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell`art.580 codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l`altrui suicidio sia subordinata alla che l`aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost., quest`ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU”.

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Filomena Gallo, segretaria nazionale dell`Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa*, dichiara: “Dopo il caso Dj Fabo, concluso con la storica sentenza della Consulta 242 del 2019 `Cappato Antoniani` che attualmente norma il tema della morte volontaria assistita in Italia afferma ancora Gallo che è anche difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa- la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell`articolo 580 del codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall`assistenza continuativa. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo, in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili. I Giudici della Consulta con questo nuovo dubbio di costituzionalità sollevato sono chiamati a decidere dinanzi alla realtà di una delle tante persone malate che hanno una condizione diversa da quella che era di Fabiano Antoniani, pur essendo affetti da malattie irreversibili che producono sofferenze intollerabili e che nella completa capacità di autodeterminarsi scelgono convintamente di accedere alla morte volontaria. Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale”.

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