Legge elettorale, Senato approva riforma Bignami: premio maggioranza, preferenze e voto ai fuori sede

Palazzo Madama approva il testo con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. La riforma, modificata durante la seconda lettura, torna alla Camera: discussione generale attesa il 28 settembre. Previsti un sistema proporzionale con premio di maggioranza, l’indicazione del candidato premier, capilista bloccati e fino a tre preferenze.

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Aula del Senato

Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Il testo, modificato nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama, torna ora alla Camera, dove è atteso in Aula il 28 settembre per la discussione generale.

La legge, conosciuta come “Bignami” dal nome del primo firmatario, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, introduce un sistema misto: una componente proporzionale accompagnata da un premio di maggioranza. Tra le novità figurano l’obbligo per le forze politiche di indicare nel programma il nome del candidato alla presidenza del Consiglio, i capilista bloccati affiancati dalle preferenze, nuove regole per la raccolta delle firme, una diversa disciplina per gli elettori fuori sede e una riduzione delle circoscrizioni estere.

Il premio di maggioranza

Il premio è fisso e consiste in un numero predeterminato di seggi: 70 alla Camera e 35 al Senato. Viene assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o alla coalizione di liste che risulta vincitrice e raggiunge almeno il 42 per cento dei voti in ciascuna delle due Camere.

Se questa condizione non viene raggiunta anche in una sola delle due Camere, il premio non viene assegnato in nessuna delle due. In questo caso, anche i seggi che sarebbero stati destinati al premio vengono distribuiti secondo il criterio proporzionale.

I seggi ottenuti con il premio si sommano a quelli conquistati dal vincitore attraverso la parte proporzionale. La legge introduce tuttavia un limite massimo: 220 deputati alla Camera e 113 senatori al Senato. Se il numero complessivo supera il tetto, i seggi eccedenti vengono sottratti alla lista beneficiaria del premio dalla quota proporzionale. Dal calcolo sono esclusi i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero: otto deputati e quattro senatori.

Capilista bloccati e tre preferenze

Una delle modifiche introdotte dal Senato riguarda l’elezione nei collegi plurinominali. Le liste non saranno più integralmente bloccate. Saranno composte da un capolista bloccato e da un elenco di sei candidati tra i quali gli elettori potranno scegliere, tracciando sulla scheda, fino a tre preferenze.

Per l’attribuzione del premio di maggioranza, i partiti dovranno invece presentare liste a livello circoscrizionale. In caso di coalizione, queste liste saranno le stesse per l’intera coalizione.

La composizione del cosiddetto “listone”, destinato a entrare in blocco in caso di vittoria del premio di maggioranza, viene rimessa agli accordi interni alle coalizioni.

Nessuna alternanza effettiva tra uomini e donne

Viene abolita l’alternanza di genere tra i capilista prevista dal Rosatellum, l’attuale legge elettorale. Resta soltanto un’alternanza formale nell’ordine di collocazione dei candidati: capolista compreso, uomini e donne dovranno essere disposti secondo un ordine alternato.

La disposizione, però, non garantisce una rappresentanza di genere, perché le liste non sono bloccate e l’elezione dipende dalle preferenze ottenute. Ha natura formale anche la norma secondo cui, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.

Le soglie di sbarramento

Restano confermate le soglie del 10 per cento per le coalizioni di liste e del 3 per cento per le liste, sia singole sia coalizzate.

È previsto tuttavia un meccanismo di ripescaggio: all’interno di ogni coalizione può essere recuperata la prima lista coalizzata che non abbia raggiunto la soglia del 3 per cento.

Il nome del candidato premier

Le forze politiche dovranno indicare nel proprio programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l’incarico di presidente del Consiglio. In caso di coalizione, il candidato premier dovrà essere lo stesso per tutte le forze politiche che ne fanno parte.

Il nome del candidato alla presidenza del Consiglio, però, non comparirà sulla scheda elettorale. La mancata indicazione del nominativo comporterà l’inammissibilità delle liste, così come già previsto per la mancata presentazione del programma elettorale.

La stretta sulla raccolta delle firme

Durante l’esame al Senato è stata cancellata la cosiddetta norma anti-frammentazione. La disposizione prevedeva che, per determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione, non venissero conteggiati i voti delle liste collegate che non avessero superato il 3 per cento e non fossero risultate la lista del miglior perdente.

Con la modifica approvata, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza saranno quindi conteggiati anche i voti delle liste che ottengono percentuali inferiori al 3 per cento, anche quelle ferme allo zero virgola.

Lo stesso emendamento introduce però una stretta sulla raccolta delle firme. I partiti non presenti in Parlamento che intendono partecipare alle prossime elezioni politiche dovranno raccogliere almeno 6 mila firme in ogni collegio per poter presentare le proprie liste: una soglia che, complessivamente, equivale a circa 450 mila firme.

Resta invece in vigore la norma transitoria che esonera dalla raccolta delle firme i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2025. Tra le forze interessate rientrano, per esempio, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati.

La disposizione costituisce una deroga alla legge vigente, che prevede l’esenzione soltanto per i partiti che dispongono di gruppi parlamentari in entrambe le Camere dall’inizio della legislatura.

Per i partiti che dispongono invece di un gruppo o di una componente in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali resta l’obbligo di raccogliere almeno 1.500 firme per collegio. È il caso, tra gli altri, di Più Europa e Futuro Nazionale, la formazione legata a Vannacci.

Candidature e pluricandidature

Il candidato inserito nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità dovrà essere capolista in almeno uno dei collegi plurinominali.

Sono consentite le pluricandidature, ma con un limite massimo di cinque candidature in altrettanti collegi.

Cambia la circoscrizione Estero

La riforma interviene anche sul voto degli italiani residenti all’estero. Per l’elezione della Camera, le ripartizioni geografiche vengono ridotte da quattro a due: Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide.

Al Senato le ripartizioni passano invece da quattro a una sola, denominata “circoscrizione Estero”.

Resta invariato il numero minimo di firme richieste per presentare le candidature: almeno 500 per ciascuna delle ripartizioni nelle quali è suddivisa la circoscrizione Estero. Nonostante l’accorpamento delle aree geografiche, dunque, la soglia prevista dalla legge Tremaglia non cambia.

Sono esonerati dalla raccolta delle firme i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L’esenzione riguarda inoltre i partiti e i gruppi politici che, nell’ultima elezione, abbiano presentato candidature con il proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.

Il voto dei fuori sede

La riforma introduce infine una disciplina organica per il voto degli elettori fuori sede. Presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune sarà istituito un elenco degli elettori ammessi a votare nel Comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera e del Senato, per le elezioni europee e per i referendum.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro risultano temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale potranno chiedere di essere inseriti nell’elenco per votare, nel corso dell’anno successivo, nel luogo di domicilio temporaneo. La permanenza prevista dovrà essere di almeno nove mesi.

Chi raggiunge il requisito dei nove mesi dopo il 31 dicembre potrà presentare la richiesta entro trenta giorni dalla maturazione delle condizioni necessarie e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla data delle elezioni.

Una disciplina specifica riguarda chi si trova lontano dal Comune di residenza per motivi di salute. Gli elettori che ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella di residenza per almeno tre mesi, e per i quali il periodo di permanenza comprende la data delle elezioni, potranno chiedere di essere inseriti nell’elenco dei fuori sede per votare nel Comune del domicilio temporaneo. La richiesta dovrà essere presentata entro il quarantacinquesimo giorno antecedente al voto.

Durante l’esame al Senato questa disciplina è stata estesa anche ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di un minore sottoposto a cure in un luogo diverso da quello di residenza.

Il testo approvato da Palazzo Madama passa ora alla Camera. L’appuntamento è fissato per il 28 settembre, quando la riforma Bignami tornerà all’esame dei deputati.