Malattia, l’Inps riconosce anche il giorno precedente al certificato medico. Le nuove disposizioni

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L’Inps ha introdotto una deroga al principio generale sulla decorrenza della malattia: dal 4 settembre 2026 il lavoratore può ottenere la tutela previdenziale anche per il giorno precedente al rilascio del certificato, se il medico attesta che l’evento morboso era già iniziato. La novità è contenuta nella circolare n. 92 del 4 settembre e riguarda sia le visite ambulatoriali sia quelle domiciliari.

La regola generale resta invariata: l’evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Il nuovo orientamento consente però di riconoscere anche la giornata immediatamente precedente quando il sanitario certifica che la malattia era già iniziata il giorno prima della visita.

La misura interviene su una situazione concreta: il lavoratore può ammalarsi in una giornata ma riuscire a essere visitato soltanto il giorno successivo. In questi casi, quando il ritardo dipende dalle modalità di organizzazione dell’assistenza e non dalla volontà dell’interessato, la nuova disciplina permette di estendere la tutela previdenziale alla giornata precedente.

La modifica nasce dai problemi territoriali

L’Inps collega il cambiamento alle trasformazioni dell’assistenza sanitaria territoriale. La progressiva riduzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e le diverse modalità organizzative dell’assistenza possono rendere non immediata la possibilità di effettuare una visita.

L’Istituto ha quindi aggiornato il precedente orientamento applicativo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo indicato è assicurare un’applicazione più uniforme della tutela sul territorio nazionale, evitando che difficoltà organizzative estranee alla condotta del lavoratore producano una perdita di copertura.

La modifica non elimina l’obbligo della certificazione medica. Il giorno precedente può essere riconosciuto soltanto quando il medico attesta che la malattia era già iniziata. La certificazione resta dunque il presupposto per estendere la decorrenza della tutela.

Visite domiciliari e ambulatoriali

Il riconoscimento della giornata precedente vale sia per la visita domiciliare sia per quella ambulatoriale. La circolare pone però limiti precisi: il giorno da riconoscere non deve coincidere con una festività infrasettimanale e non può cadere di sabato o domenica.

In queste giornate, infatti, opera la continuità assistenziale. L’esclusione impedisce di utilizzare la nuova possibilità nei periodi per i quali il sistema sanitario prevede già servizi dedicati alla presa in carico delle esigenze assistenziali.

Restano inoltre invariati i limiti massimi di indennizzabilità stabiliti dalla normativa vigente. L’estensione alla giornata precedente non modifica quindi il periodo massimo per il quale l’indennità di malattia può essere riconosciuta.

Vittimberga: “Una risposta alle trasformazioni”

La direttrice generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha presentato la modifica come un intervento che va oltre l’aggiornamento tecnico delle procedure. “Non si tratta solo di un aggiustamento tecnico-procedurale, ma di una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l’assistenza territoriale nel nostro Paese”, ha dichiarato.

Secondo Vittimberga, il nuovo criterio deve evitare che il lavoratore venga penalizzato per difficoltà organizzative indipendenti dalla sua volontà. La direttrice generale ha definito la misura anche come un esempio di amministrazione capace di adattare le proprie procedure alle condizioni concrete in cui vengono applicate.

L’intervento viene così inserito dall’Istituto in un più ampio percorso di semplificazione amministrativa. La novità riguarda però un caso specifico e resta subordinata all’accertamento medico dell’effettivo inizio della malattia.

La tutela resta legata alla certificazione

Il nuovo orientamento non introduce una copertura automatica per qualsiasi assenza precedente alla visita. La giornata antecedente può essere riconosciuta soltanto quando il medico attesta che la malattia era già in corso.

La differenza riguarda quindi la decorrenza della tutela, non l’obbligo di certificazione. Il lavoratore che non riesca a ottenere immediatamente una visita può essere tutelato per il giorno precedente se sussistono le condizioni previste dalla circolare, mentre rimangono operative le esclusioni relative ai giorni nei quali è garantita la continuità assistenziale.

La circolare n. 92 aggiorna in questo modo il precedente orientamento applicativo dell’Inps, adattandolo alle difficoltà organizzative della medicina territoriale. La misura punta a evitare che il tempo necessario per ottenere una visita, quando non dipende dal lavoratore, determini una scopertura previdenziale per la prima giornata di malattia.