Biotestamento verso l’Aula, il testo e le modifiche apportate. Critica l’area cattolica

Biotestamento verso l’Aula, il testo e le modifiche apportate. Critica l’area cattolica
15 febbraio 2017

La proposta di legge sul testamento biologico si appresta a terminare l’iter in commissione Affari sociali e ad approdare in Aula della Camera lunedi’ 27 febbraio. Molto, pero’, dipendera’ dalla riunione di domani della commissione, che andra’ avanti fino a mezzanotte (dalle 18 del pomeriggio) per tentare di concludere tutte le votazioni sugli emendamenti al testo base. Finora la commissione ha esaminato i primi due articoli (in tutto sono 5) e domani si ripartira’ dall’articolo 3, uno dei piu’ ‘delicati’ in quanto riguarda i Dat, ovvero le Disposizioni anticipate di trattamento. Resta la forte contrarieta’ della Lega, le posizione critica di Area popolare e le altre forze di area cattolica, mentre per ora regge l’asse Pd-M5S-Si a favore del testo in esame in commissione. Ma cosa prevede il testo base e quali modifiche sono state finora apportate?

CONSENSO INFORMATO: tra le modifiche apportate durante l’esame in commissione, una in particolare ha fatto molto discutere. Ovvero, l’introduzione nel testo del riferimento alla “tutela della vita”. L’articolo recita: “La presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo”. Si dispone poi che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato e’ espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche “attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare”. Ogni persona ha il diritto di conoscere costantemente le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Una ulteriore modifica prevede che “il paziente non puo’ esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

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NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.

RESPONSABILITA’ DEL MEDICO: il testo originario e’ stato parzialmente cosi’ modificato: “Il medico e’ tenuto a rispettare la volonta’ espressa dal paziente. Il paziente non puo’ esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali”.

MINORI E INCAPACI: Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volonta’ della persona minore di eta’ o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno. – DAT: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacita’ di autodeterminarsi puo’, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonche’ il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Puo’ altresi’ indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico e’ tenuto al pieno rispetto delle Dat le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilita’, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilita’ di miglioramento delle condizioni di vita.

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REVOCABILITA’ DELLE DAT: Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE: Ai documenti atti ad esprimere le volonta’ del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: Nella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita’. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari, sono adeguatamente informati del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente puo’ realisticamente attendersi in termini di qualita’ della vita, delle possibilita’ cliniche di intervenire, delle cure palliative. Il documento di pianificazione delle cure puo’ essere sempre modificato dal paziente.

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