Nasce nuovo Senato, Camera approva. Ora tocca al referendum

Nasce nuovo Senato, Camera approva. Ora tocca al referendum
12 aprile 2016

di Giuseppe Novelli

Il disegno di legge di riforma costituzionale, soprannominato ddl Boschi per il ruolo centrale avuto dalla ministra delle Riforme nei sei passaggi parlamentari, ha ottenuto l’ultimo via libera dalla Camera. Con 361 voti a favore la riforma del bicameralismo e del titolo V esce dal Parlamento per essere sottoposta al voto popolare. Il referendum che verrà richiesto adesso sia dalla maggioranza che dalle opposizioni si dovrebbe tenere ad ottobre. La giornata che si annunciava di battaglia ostruzionistica a Montecitorio si è conclusa in anticipo e senza grande clamore perchè la strategia delle opposizioni è radicalmente mutata quando questa mattina è arrivata la notizia della morte di Gianroberto Casaleggio, co-fondatore del M5S. La temuta seduta-fiume con interventi ad oltranza di tutti i deputati dei gruppi di minoranza è saltata e M5S, Fi, Lega e Sel hanno deciso di limitarsi all’Aventino: non hanno partecipato al voto finale. Per Matteo Renzi è “una giornata storica in cui la politica dimostra di essere credibile. Ora noi chiederemo il referendum”, ha annunciato il premier da Teheran rivendicando il risultato ottenuto: “Il Paese più instabile della Ue è diventato il più stabile”.

Per Boschi l’approvazione definitiva delle riforme costituzionali in Parlamento è “un risultato storico” che arriva “dopo 30 anni di lavoro”. Intanto la minoranza del Pd che pure ha votato a favore delle riforme costituzionali in aula, con “tutte le riserve e le critiche” sollevate nei mesi scorsi, mette subito le mani avanti in vista in vista del referendum confermativo: “Trasformare un confronto sul merito in un plebiscito su una politica, una leadership o una nuova maggioranza di governo troverà l’opposizione ferma di chi, come noi, si è fatto carico del bisogno di completare una transizione aperta da troppo tempo”. Ma per Boschi questo è “un atto di serietà da parte di un governo che nasce per le riforme. E’ finito il tempo in cui si stava attaccati ai posti e alle poltrone, si è al servizio di un progetto di cambiamento”. La minoranza riapre anche il capitolo della legge elettorale per la Camera e dice: “La legge è da rivedere nel capitolo su consistenza e modalità di attribuzione del premio di maggioranza, sul nodo dei capolista plurimi a rischio di costituzionalità e su quelli bloccati”. Le opposizioni invece hanno annunciato la creazione di comitati per il No con l’obiettivo di mandare a casa Renzi: “Davanti a una violenza costituzionale siffatta Forza Italia non può che dire di no con fermezza, no a questo governo, a questa maggioranza, a una Costituzione ad immagine e somiglianza del presidente del Consiglio, che non è presidente di tutti gli italiani”, ha detto Renato Brunetta di Fi.

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“State sottovalutando i cittadini italiani – ha avvertito il deputato 5 stelle Danilo Toninelli – perchè a ottobre voteranno contro questa riforma, perchè sanno che non è per andare avanti ma il peggior conservatorismo e antipolitica”. Giudizio negativo e per il No anche Lega, Fratelli D’Italia e Sel. “Lasciate riposare in pace Terracini e Dossetti, questa riforma della Costituzione la state facendo con Alfano e Verdini. Lasciate stare in pace i padri costituenti”, ha detto Alfredo D’Attorre, secondo il quale “il legame con la legge elettorale sarà uno dei temi centrali per il referendum”. “Ora la parola passa ai cittadini che, con il referendum del prossimo autunno, esprimeranno la loro opinione sulla riforma della Costituzione”, ha commentato la presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, dopo il via libera definitivo a Montecitorio al ddl di riforma costituzionale auspicando “che si sviluppi un confronto pacato, sul merito delle decisioni prese”. Boldrini ritiene che “sarà più che mai necessaria un’informazione puntuale sul contenuto del referendum. Che ad esprimere il loro voto siano cittadini consapevoli è nell’interesse sia dei sostenitori che di chi si è opposto. Ma è soprattutto nell’interesse della democrazia italiana”.

 

COSA CAMBIA

FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO. Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.

SENATO DEI 100. I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”, secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell’inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati.
Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica.

IMMUNITA’ E INDENNITA’. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l’indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

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ITER DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

ITER DELLE LEGGI. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

STATO DI GUERRA. Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l’ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE. Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

REFEREMDUM PROPOSITIVI. Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.

ALLA CAMERA NASCE LO STATUTO DELLE OPPOSIZIONI. Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.

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GIUDICI COSTITUZIONALI – i cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.

TITOLO V. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE. Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti. Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

GIUDIZIO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI – Le leggi che disciplinano l`elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall`approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

RUOLO UNICO DELL’AMMINISTRAZIONE – La riforma Boschi introduce novità anche sulla gestione del personale e dei funzionari delle due Camere che dovranno, a regime, essere unificati. “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono all’integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento”.

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