Obbligo etichette su latte e formaggi

Obbligo etichette su latte e formaggi
17 aprile 2017

Mercoledi’ 19 aprile scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari con l’entrata in vigore del decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento UE del 2011, firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. Un momento storico per il Made in Italy, secondo la Coldiretti, che rivoluziona la spesa degli italiani e difende gli allevatori dal falso Made in Italy in una situazione in cui secondo una analisi della Coldiretti 3 buste di latte a lunga conservazione su 4 contengono prodotto straniero, ma fino ad ora era impossibile riconoscerle.

Con questo nuovo sistema sara’ possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale. Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Queste le diciture utilizzate: a)”Paese di mungitura: nome del Paese nel quale e’ stato munto il latte”; b)”Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto e’ stato condizionato o trasformato il latte”. Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine puo’ essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “origine del latte: Italia”. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di piu’ Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: a) latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o piu’ Paesi europei; b) latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o piu’ Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verra’ usata la dicitura “Paesi non UE”. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno gia’ disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco gia’ tracciato.

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