Coronavirus, nuovo quadro Ue per gli aiuti di Stato alle imprese

Coronavirus, nuovo quadro Ue per gli aiuti di Stato alle imprese
18 marzo 2020

Sovvenzioni dirette e vantaggi fiscali selettivi alle imprese, garanzie statali per prestiti concessi alle aziende dalle banche, prestiti pubblici sovvenzionati, sempre alle imprese, e garanzie per le banche che sostengono, con il credito, l’economia reale. Sono i quattro punti in cui si articola la proposta di un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia, nel contesto della risposta all’epidemia del coronavirus Covid-19. Il nuovo quadro temporaneo è stato proposto ieri sera dalla Commissione europea agli Stati membri, per consultarli. Ecco di seguito, più in dettaglio, le quattro forme di sostegno.

1) Aiuti sotto forma di sovvenzione diretta o di agevolazioni fiscali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire dei regimi per concedere fino a 500.000 euro ad azienda per far fronte alle sue urgenti esigenze di liquidità. Questo può essere fatto attraverso una sovvenzione diretta o vantaggi fiscali.

2) Aiuti sotto forma di garanzie agevolate per prestiti bancari. Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire sistemi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari sottoscritti dalle imprese. Sia le Pmi che le altre aziende pagherebbero premi agevolati, con riduzioni rispetto al tasso di mercato stimato dei premi annuali, per le nuove garanzie. Vi sono alcuni limiti previsti per l’importo massimo dei prestiti, che si basano sulle esigenze operative delle società (stabilite in base ai costi salariali o alle esigenze di liquidità). Le garanzie possono riguardare sia gli investimenti che i prestiti per il capitale d’esercizio.

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3) Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati Gli Stati membri possono concedere prestiti pubblici e privati a imprese con tassi di interesse agevolati. Questi prestiti devono essere concessi a un tasso d’interesse almeno pari al tasso di base applicabile il primo gennaio 2020, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del beneficiario, con tassi diversi per le Pmi e le altre aziende. Il tasso di base è fissato al fine di fornire maggiore certezza sulle condizioni di finanziamento in questa situazione instabile. Come per la possibilità di fornire garanzie agevolate, vi sono alcuni limiti relativi all’importo massimo del prestito, che si basano sulle esigenze operative delle società (stabilite sulla base dei costi salariali o delle esigenze di liquidità). I prestiti possono riguardare sia le necessità di investimento sia quelle del capitale di esercizio.

4) Ruolo del settore bancario e degli intermediari finanziari Il quadro temporaneo della Commissione chiarisce che, se gli Stati membri decidono di incanalare gli aiuti all’economia reale attraverso le banche, deve trattarsi di aiuti diretti ai clienti delle banche, non alle banche stesse. Vengono fornite inoltre indicazioni su come ridurre al minimo eventuali indebiti aiuti residui alle banche e come garantire che l’aiuto venga trasferito, nella misura del possibile, ai beneficiari finali sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, portafogli a rischio più alto, minori requisiti di garanzia, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

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“Qualora gli aiuti diretti alle banche diventassero necessari, secondo quanto prevede il Trattato sul funzionamento dell’Ue (articolo 107, paragrafo 2, lettera b), per risarcire i danni derivanti direttamente dall’epidemia Covid-19, tali aiuti non sarebbero considerati come un sostegno pubblico straordinario ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Analogamente, ciò si applicherebbe anche a qualsiasi aiuto indiretto residuo concesso alle banche nell’ambito del quadro temporaneo”, precisa la Commissione. Tutte le società che sono entrate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019 sono ammissibili agli aiuti ai sensi di questo quadro temporaneo. Questa condizione garantisce che il quadro temporaneo non venga utilizzato per ottenere un sostegno pubblico, pagato dai contribuenti, che non sia non correlato all’epidemia di Covid-19. Infine, il quadro temporaneo prevede anche obblighi generali di trasparenza. askanews

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