Green pass, Draghi firma il Dpcm. Dai controlli alle sanzioni al lavoro

Green pass, Draghi firma il Dpcm. Dai controlli alle sanzioni al lavoro
13 ottobre 2021

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

– l`integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

– per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l`interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

– per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l`interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; – per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC. Intanto, Palazzo Chigi pubblica le prime Faq sull’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro a partire da venerdì prossimo.

Dai controlli alle sanzioni

 Ecco le prime Faq pubblicata da palazzo Chigi sull’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro a partire da venerdì prossimo.

CONTROLLI

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell`organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all`ingresso.

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Nelle pubbliche amministrazioni l`accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all`app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso: – l`integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; – per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l`interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; – per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l`interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

CERTIFICAZIONI AD HOC PER I LAVORATORI NON VACCINABILI

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l`apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell`amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

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CARTACEI PROVVISORI NELLE MORE DEL RILASCIO DEL GREEN PASS

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell`eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

STOP STIPENDIO E CONTRIBUTI COME ASSENTE INGIUSTIFICATO PER CHI E’ SENZA GREEN PASS

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell`applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

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CONTROLLO DOPPIO PER CHI LAVORA IN SOCIETA’ DI SOMMINISTRAZIONI

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall`azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

GREEN PASS OBBLIGO AGGIUNTIVO E NON SOSTITUTIVO PROTCOLLI ANTICOVID

No, l`uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

CLIENTI TAXI ED NCC NON DEVONO VERIFICARE GREEN PASS CONDUCENTI

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

NEI NEGOZI DI SERVIZI ALLA PERSONA GREEN PASS VA CONTROLLATO AI LAVORATORI, NON AI CLIENTI

Il titolare dell`attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l`attività lavorativa in questione.

SONO SOGGETTI A OBBLIGO GREEN PASS ANCHE COLLABORATORI ESTERNI

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell`azienda sono soggetti al controllo.

LE RAGIONI MANCATO POSSESSO GREEN PASS 

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

SANZIONI DA 400 A 1.000 EURO PER I DATORI 

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

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