M5s apre nel Governo fronte prescrizione, gelo della Lega

M5s apre nel Governo fronte prescrizione, gelo della Lega
Alfonso Bonafede
1 novembre 2018

Mentre a Palazzo Madama è ancora aperta la partita sul decreto sicurezza caro a Matteo Salvini con il dissenso dei 4 senatori M5s che non rientra, nella maggioranza si apre un altro fronte delicato: quello sulla prescrizione. Ampiamente annunciata dal ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede, la riforma della prescrizione si è materializzata in un emendamento al ddl spazzacorrotti nelle commissioni riunite Giustizia e Affari Costituzionali alla Camera.

La proposta di modifica prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso “dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”. Quindi anche in caso di assoluzione in primo grado e per qualsiasi tipo di reato. Dalla Lega è il gelo. Il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone, esponente del Carroccio, liquida i giornalisti dicendo che deve leggere l’emendamento, approfondire.

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Ma il testo è di poche righe. Inequivocabili. Guardando i festeggiamenti dei pentastellati a suon di tweet e comunicati per la loro “battaglia storica” da un lato e il silenzio della Lega non è difficile intuire che si tratta di un’altra misura non concordata dai contraenti di governo. Tanto che non è il Guardasigilli in persona a presentare l’emendamento bensì i relatori, entrambi M5s, Francesco Forciniti e Francesca Businarolo. “Non mi risultano mal di pancia della Lega, considerando che gli interventi sulla prescrizione erano nel contratto di governo”, dice Bonafede ospite di ‘Otto e mezzo’ su La 7.

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In realtà nel contratto di governo, al capitolo Giustizia, il capoverso dedicato alla prescrizione è piuttosto generico: “È necessaria una efficace riforma della prescrizione dei reati, parallelamente alle assunzioni nel comparto giustizia: per ottenere un processo giusto e tempestivo ed evitare che l`allungamento del processo possa rappresentare il presupposto di una denegata giustizia”. Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata – insieme a una parte del Pd – con veemenza contro l’emendamento pentastellato. D’altronde i dubbi della Lega sull’intero ddl spazzacorrotti, una delle leggi bandiera di Di Maio, sono noti dal giorno dell’approvazione in Cdm, all’inizio di settembre, senza il voto di Matteo Salvini, assente.

Per ora comunque gli occhi del ministro dell’Interno sono puntati sul decreto sicurezza che al Senato ha ottenuto il via libera della commissione Affari Costituzionali nonostante il dissenso di 4 senatori M5s Paola Nugnes, Matteo Mantero, Gregorio De Falco e Elena Fattori. “La valutazione finale la faremo in aula”, dove il testo approda lunedì 5 novembre, spiega Nugnes. Molto dipenderà dalla decisione del governo di porre o meno la questione di fiducia. In tal caso è probabile che resti in piedi solo il no di De Falco e Mantero che ha affidato a un lungo post su Facebook le sue ragioni: “Se il mio contributo non sarà più ritenuto utile se il mio punto di vista sarà visto come un peso invece che come un valore, se si deciderà che dialogo, dibattito e condivisione sono un disvalore per il Movimento, sono pronto a fare un passo indietro”.

Mantero spiega anche di non poter votare il decreto sicurezza così com’è e avverte che “appiattendoci sulle posizione della Lega perdiamo la nostra identità, mettiamo in forse i nostri valori di libertà e inclusione e lasciamo campo aperto alla Lega che sta accrescendo i suoi consensi e pretenderà sempre di più di farla da padrone”.

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Saltata l’assemblea congiunta dei parlamentari M5s con Di Maio per il protrarsi delle votazioni a Montecitorio sul decreto Genova, la questione dissidenti non sembra impensierire più di tanto gli uomini pentastellati al governo. “Non è prevista nessuna espulsione. Nel M5s c’è una linea, e c’è un programma. Chi non vota le leggi se ne assume le proprie responsabilità. Nulla di nuovo sotto il cielo. I ranghi sono serrati”, dice Di Maio. Bonafede si dice convinto che “si troverà la quadra” e il sottosegretario Vito Crimi, in una pausa dei lavori del dl Genova, spiega che “sarebbe inopportuno mettere a rischio grandi obiettivi come i vitalizi, quota 100 e altri perché non si condivide una cosa di una legge. Il dissenso rientrerà”. E a chi gli chiede se sono possibili espulsioni come nel 2013, risponde ironico: “Siamo al governo da quattro mesi, diamoci tempo…”.

Prescrizione, cosa prevedono Costituzione e Codice penale

L’emendamento presentato dai relatori al ddl anticorruzione sui termini della prescrizione va a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. Disciplina la durata dei processi anche l’articolo 111 della Costituzione.

– ART.111 COSTITUZIONE: ai primi due commi: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita’, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

– ARTICOLO 158 CODICE PENALE: L’articolo disciplina la decorrenza del termine della prescrizione, e recita: “Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e’ cessata l’attivita’ del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui e’ cessata la permanenza. Quando la legge fa dipendere la punibilita’ del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si e’ verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta’ della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”. Quest’ultimo comma era stato aggiunto dalla riforma del 2017, approvata nella scorsa legislatura.

ARTICOLO 159 CODICE PENALE: l’articolo disciplina la sospensione del corso della prescrizione, e recita: “Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e’ imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorita’ competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorita’ richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilita’ o ne ha dichiarato la nullita’ ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorita’ competente accoglie la richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata la causa della sospensione. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non puo’ superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice”.

– ARTICOLO 160 CODICE PENALE: il primo comma dell’articolo recita: “Il corso della prescrizione e’ interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna”.

– EMENDAMENTO RELATORI: L’emendamento va a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale. Recita il testo dell’emendamento: “Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui e’ cessata l’attivita’ del colpevole; per il reato permanente o continuato dal giorno in cui e’ cessata la permanenza o la continuazione” (in sostanza, l’emendamento ripropone la formulazione dell’articolo prima della modifica intervenuta con la cosiddetta Legge ex Cirielli nel 2005, che aveva eliminato dal dispositivo della norma il riferimento alla parola “o continuato” nel punto in cui statuiva che il termine di prescrizione decorre per il reato permanente “o continuato” dal giorno in cui e’ cessata la permanenza “o la continuazione”). L’emendamento dei relatori dispone inoltre: “il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutivita’ della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilita’ del decreto di condanna”. L’emendamento poi abroga il primo comma dell’articolo 160 del codice penale, che recita: “Il corso della prescrizione e’ interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna”.

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