Quello che c’è da sapere sui rimborsi delle pensioni

Quello che c’è da sapere sui rimborsi delle pensioni
25 giugno 2015

I rimborsi delle pensioni superiori tre volte il minimo, previsti da un provvedimento del governo (che ha però stabilito un rimborso parziale) dopo la sentenza della Corte Costituzionale, spettano “anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate”. E’ quanto scrive l’Inps in una circolare (numero 125) pubblicata sul sito dell’istituto. “Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo – si legge – sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione”. In sostanza, i rimborsi spetteranno anche agli eredi degli aventi titolo. Basterà presentare una domanda all’Inps prima che scatti la prescrizione. Nella circolare viene descritta in dettaglio la misura della rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014, riconosciuta in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici degli aventi diritto. Come disposto dal decreto legge del Governo 65/2015, gli importi dovuti a titolo di arretrati saranno corrisposti agli interessati a decorrere dal 1 agosto 2015. L’istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3%, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dall’articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, l’Inps ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

L’allegato alla circolare riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione. I pensionati con redditi da pensione pari a 1.500 euro al mese al momento della sentenza della Consulta avranno il 1 primo agosto un rimborso “una tantum” per il periodo gennaio 2012-agosto 2015 pari 796,27 euro. La base della pensione sarà poi pari a 1.525,49 euro da agosto 2015 e a 1.541,75 euro da gennaio 2016. L’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto – si legge nella circolare – in misura pari al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015; al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016. Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7% nella seguente misura: pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo (20% del 40%); pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo (20% del 20%); pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo (20% del 10%); pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo (nessun aumento).

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Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3%. Gli incrementi descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015. Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016: pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo (50% del 40%); pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo (50% del 20%); pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo (50% del 10%); pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo (nessun aumento).

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