Riforme, via legislazione concorrente

7 agosto 2014

Via libera del Senato all’art. 30 del ddl riforme che modifica il Titolo V della Costituzione. E così sparisce la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e allo stesso tempo vengono ampliate le competenze esclusivamente statali. In altri termini, lo Stato potra’ esercitare una “clausola di supremazia” verso le Regioni a tutela dell’unita’ della Repubblica e dell’interesse nazionale. Si modifica cosi’ l’articolo 117 della Costituzione che riguarda la potesta’ legislativa di Stato e Regioni. I voti favorevoli sono stati 176, 33 i contrari e 18 gli astenuti.

La novita’ piu’ consistente e’ l’abolizione della legislazione concorrente e l’aumento delle competenze esclusive in capo allo Stato. Tra le nuove competenze statali compaiono ad esempio: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle P.a.; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale. E ancora, vengono riservate allo Stato “disposizioni generali e comuni” per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche sul scuola, attivita’ culturali, governo del territorio.

“Spetta alle Regioni – dispone inoltre il nuovo art. 117 della Costituzione – la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla di pianificazione del territorio regionale e mobilita’ al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale”. E ancora, “in materia di servizi scolastici” e di disciplina, “per quanto di interesse regionale, delle attivita’ culturali” e valorizzazione ambientale. “Nonche’ in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato”. Inoltre, viene introdotta una “clausola di supremazia” per lo Stato: “Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo’ intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

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Spetta alle Regioni, invece, la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla potesta’ legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilita’ al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivita’ culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonche’ in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo’ intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unita’ giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

 

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