Sicilia, Cdm impugna legge stabilità

Sicilia, Cdm impugna legge stabilità
24 ottobre 2017

Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deciso di impugnare la legge della regione Sicilia su ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I’,in quanto varie disposizioni presentano profili di illegittimità costituzionale. Lo rende noto palazzo Chigi. In particolare alcune disposizioni riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, spiega sempre palazzo Chigi sottolineando che un’altra disposizione in tema di aiuti di Stato introduce una misura priva della necessaria copertura finanziaria, violando sia l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sia l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa in materia è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

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Altre disposizioni che presentano profili di illegittimità sono quelle in materia di piani paesaggistici, che si pongono in contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invadendo in tal modo la competenza riservata alla legislazione statale in materia di beni culturali dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Palazzo Chigi prosegue segnalando che un’altra norma, riguardante le professioni sanitarie, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di ”professioni”, in violazione dell’art.117, terzo comma, della Costituzione; un’altra norma in materia di rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto è priva della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, della Costituzione. Varie norme, infine, riguardanti il ticket sanitario, il canone di demanio marittimo, l’inserimento dell’ARPA come ente del servizio sanitario regionale, violano i principi di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla legislazione statale dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, conclude il governo.

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