Testamento biologico torna alla Camera, 600 emendamenti e ostruzionismo

Testamento biologico torna alla Camera, 600 emendamenti e ostruzionismo
28 marzo 2017

Riprende domani in Aula alla Camera l’esame della proposta di legge sul testamento biologico, dopo due settimane di stop e una mole di emendamenti presentati, poco piu’ di 600, che non lasciano prefigurare tempi brevi, con il rischio concreto di incidenti in Aula. Tanto che nella maggioranza gia’ si guarda al mese di aprile, con la previsione del primo via libera al provvedimento non prima della fine del mese prossimo. Uno slittamento che, pero’, potrebbe rivelarsi determinante per l’approvazione della legge, in quanto scatterebbe il contingentamento dei tempi cosi’ da depotenziare l’ostruzionismo e rendere meno impervio il cammino della proposta di legge in Aula, anche se ‘pesa’ l’incognita delle votazioni segrete. Sulla carta la proposta di legge puo’ contare su una larga maggioranza – circa 400 voti favorevoli – composta da Pd (anche se all’appello dovrebbero mancare i voti dell’area cattolica), M5S, Mdp e Sinistra italiana, piu’ socialisti e altre forze minori.

Nettamente contrari, invece, Lega e Area popolare: entrambe hanno preannunciato battaglia. Forza Italia lascera’ liberta’ di coscienza ai deputati, ma una parte del gruppo sarebbe gia’ orientata a votare a favore. Il destino del provvedimento e’ dunque legato a doppio filo alla determinazione del Pd ad andare avanti e alla tenuta dei 5 Stelle. In una riunione del gruppo dem alla Camera, circa due settimane fa, convocata proprio sul biotestamento, il Pd ha ribadito la volonta’ di approvare la legge. Anche i 5 Stelle mantengono il punto: “Sul biotestamento abbiamo gia’ chiesto ai nostri iscritti se sono d’accordo. Il vero tema e’ capire se il provvedimento possa essere approvato entro la fine della legislatura. Perche’ vedendo i vari stop and go, e’ chiaro che il problema e’ interno alla maggioranza”, ha detto oggi Luigi Di Maio, ospite del forum AGI ‘Viva l’Italia’.Ma cosa prevede il testo base e quali modifiche sono state apportate durante l’esame in commissione?

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CONSENSO INFORMATO: tra le modifiche apportate durante l’esame in commissione, una in particolare ha fatto molto discutere. Ovvero, l’introduzione nel testo del riferimento alla “tutela della vita”. L’articolo recita: “La presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo”. Si dispone poi che nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante e’ il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato e’ espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche “attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita’ di comunicare”. Una ulteriore modifica prevede che “il paziente non puo’ esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE: E’ uno dei punti piu’ contestati. Il testo dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.

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RESPONSABILITA’ DEL MEDICO: il testo originario e’ stato parzialmente cosi’ modificato: “Il medico e’ tenuto a rispettare la volonta’ espressa dal paziente. Il paziente non puo’ esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali”.

MINORI E INCAPACI: Il consenso informato e’ espresso dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volonta’ della persona minore di eta’ o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.

DAT: Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacita’ di autodeterminarsi puo’, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Puo’ altresi’ indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

REVOCABILITA’ DELLE DAT: Le Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE: Nella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, puo’ essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e’ tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacita’.

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