Governatori eletti direttamente, con 7 diverse leggi elettorali

Governatori eletti direttamente, con 7 diverse leggi elettorali
31 maggio 2015

di Veronica Passeri 

Sistema maggioritario a turno unico o doppio per i Comuni a seconda che siano sotto o sopra i 15 mila abitanti, leggi elettorali diverse nelle sette regioni al voto ma con un comune denominatore: l’elezione diretta del governatore. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti si vota con un sistema maggioritario a turno unico. Diventa sindaco chi ottiene il maggior numero di voti e la lista collegata si aggiudica i due terzi dei seggi del consiglio comunale. Il restante terzo viene suddiviso tra gli altri partiti o coalizioni in base alle percentuali ottenute. Nei comuni con più di 15mila abitanti, invece, si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% più 1 dei voti) si procede al ballottaggio nella seconda domenica successiva tra i due più votati. Ciascun candidato può essere collegato a una o più liste e gli elettori possono esprimere due scelte: una per il sindaco e una per la lista dei consiglieri.

E’ possibile il voto disgiunto, ovvero scegliere una lista diversa rispetto a quella collegata al candidato che si vota come sindaco. Al ballottaggio gli elettori possono scegliere solo il candidato sindaco, non sono ammessi voti alle liste. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Dopo il superamento del Tatarellum, il sistema elettorale approvato nel 1995 e valido per tutte le regioni, dalla modifica costituzionale che ha riscritto l’articolo 122 della Carta ogni Regione si è dotata di una propria legge elettorale. In Veneto la legge è del 2012 ed è un sistema proporzionale con premio di maggioranza variabile. Alla coalizione collegata al presidente eletto vengono infatti attribuiti il 60 per cento dei seggi se ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi. La percentuale di consiglieri attribuiti scende al 57,5 e al 55 se, rispettivamente, si è superato o non si è raggiunto il 40 per cento dei voti validi. Le coalizioni sono su base regionale e sono composte da uno o più gruppi di liste provinciali. Previsto uno sbarramento al 5 per cento dei voti validi, che viene meno qualora la coalizione sia composta da almeno un gruppo di liste che ha superato il 3 per cento dei voti validi espressi a favore delle liste. Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile in base alla popolazione. Per questa elezione, la prima in cui è in vigore la legge, è fissato in 49, cifra alla quale occorre aggiungere il presidente della Giunta e il primo dei non eletti tra gli altri candidati, per un totale di 51.

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Possibile votare per il solo presidente della Giunta, per lui ed una lista collegata, per la sola lista collegata, per il presidente e per una lista diversa non collegata. Per i consiglieri regionali si può esprimere una preferenza. Non più di due mandati consecutivi per presidente, assessori e consiglieri, vincolo che decorre dalla legislatura che inizierà quest’anno. In Toscana per l’elezione del presidente della Giunta regionale, che fa parte anche del Consiglio, è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati se nessuno al primo turno ha superato il 40 per cento dei voti validi. Per l’attribuzione dei 40 consiglieri regionali, sistema proporzionale con premio di maggioranza che garantisce il 60 per cento dei seggi se il presidente è stato eletto con il 45 per cento, ma se non ha raggiunto tale soglia al primo turno o è stato eletto al secondo la quota di seggi attribuita è del 57,5. In ogni caso la presenza delle opposizioni in Consiglio deve essere pari almeno al 35 per cento dei seggi. Fra questi anche i candidati alla presidenza della Giunta non eletti, a patto che alle liste collegate siano stati attribuiti consiglieri. Incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Previsto un complesso meccanismo di sbarramenti: 10 per cento per la coalizioni, a condizione che contengano almeno un gruppo di liste che abbia raggiunto il 3. Per i gruppi di liste non uniti in coalizione 5 per cento. Stessa soglia per i gruppi di liste che siano nelle coalizioni che non hanno superato lo sbarramento. Possibile voto disgiunto per candidato alla presidenza e lista non collegata, mentre il voto per la lista collegata va automaticamente anche al candidato presidente. Per i consiglieri si possono esprimere fino a due preferenze, a patto però che siano di genere diverso, pena l’annullamento del secondo voto.

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In Umbria elezione del presidente a turno unico e del consiglio regionale con sistema proporzionale. Non è possibile il voto disgiunto, pena l’annullamento della scheda. L’assemblea è composta da 20 membri più il governatore e sette seggi sono comunque riservati alle opposizioni. Tra questi quelli per tutti i candidati presidenti non eletti, a condizione che la coalizione o la lista ad essi collegati abbia ottenuto almeno un rappresentante. In ogni caso entra nel Consiglio il candidato presidente arrivato secondo, al quale spetta un seggio aggiuntivo rispetto a quelli garantiti alle minoranze. Possibile esprimere il voto di preferenza, se due debbono essere per generi diversi. Nelle Marche la legge elettorale approvata nel febbraio scorso che modifica quella del 2004 introduce il divieto di più di due mandati consecutivi per il presidente della Regione, vincolo che varrà però dal 2015 in poi. Trenta i membri del Consiglio regionale più il governatore. Alla coalizione vincente vanno comunque 18 seggi se ha raggiunto il 40 per cento; 17 se ha superato il 37; 16 se ha superato il 34. Sbarramento al 5 per cento per la coalizione, derogabile se almeno un gruppo di liste che ne fa parte abbia superato il 3. Entra in Consiglio il candidato presidente collegato alla coalizione arrivata seconda. Nullo l’eventuale voto disgiunto a candidato presidente e lista non collegata, possibile un solo voto di preferenza. In Puglia elezione diretta del presidente della Regione, che fa parte del Consiglio regionale in aggiunta ai 50 membri, tra i quali il primo dei non eletti tra i candidati governatore.
Possibili voto disgiunto e una preferenza, nelle liste ciascun genere può avere una rappresentanza massima del 60 per cento.

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Doppio sbarramento per coalizione, 8 per cento, e per i gruppi di liste che ne fanno parte, che accedono alla ripartizione dei seggi se arrivano al 4. Premio di maggioranza che garantisce 29 consiglieri se si raggiunge il 40 per cento dei voti; 28 se la percentuale è tra il 35 e il 40; 27 se si è sotto il 35. In Campania possibilità di voto disgiunto per presidente e liste collegate, con doppia preferenza per il consigliere a patto che siano di genere diverso. Inoltre nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Sistema proporzionale con premio di maggioranza, che garantisce alle liste che sostengono il presidente il sessanta per cento dei 50 membri del Consiglio regionale (ai quali si aggiunge il governatore). In ogni caso la maggioranza non può avere più del 65 per cento dei seggi. Nelle file dell’opposizione anche il primo dei candidati presidenti non eletti. In Liguria il Consiglio regionale non è ancora riuscito ad approvare un proprio sistema di voto, perciò si andrà alle urne con il ‘Tatarellum’. L’80 per cento dei seggi viene assegnato su base proporzionale ripartiti tra liste provinciali, mentre il restante 20 con il cosiddetto listino bloccato collegato al candidato presidente, in modo da garantirgli la maggioranza in Consiglio. Se però la coalizione raggiunge o supera il 50 per cento dei rappresentanti già con le liste provinciali, dal listino verranno eletti soltanto 3 consiglieri, vale a dire il 10 per cento dell’assemblea, composta da trenta consiglieri più il presidente della Giunta. Possibilità di esprimere voto disgiunto ed una preferenza, sbarramento al 3 per cento per le liste provinciali a meno che non siano collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5%.

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