Intercettazioni, si punta a accordo dopo polemiche. Regole anche per utilizzo virus-spia

Intercettazioni, si punta a accordo dopo polemiche. Regole anche per utilizzo virus-spia
1 novembre 2017

Riflettori, di nuovo, accesi sulla ‘vexata quaestio’ delle intercettazioni. Da un lato sull’onda del clamore suscitato dalla notizia di Berlusconi nuovamente indagato per le stragi di mafia del 1993, dall’altro perche’ dopo quasi vent’anni sugli ‘ascolti’, sempre al centro di polemiche e tentativi di riforma, si potrebbe essere finalmente giunti a un punto di accordo. Arriva infatti sul tavolo del Consiglio dei ministri, che a quanto si apprende dovrebbe riunirsi domani, il decreto legislativo che attua la legge delega approvata dal Parlamento e per cui si e’ speso il Guardasigilli, Andrea Orlando. Obiettivo del governo, viene riferito, e’ salvaguardare uno strumento fondamentale per le indagini, garantendo al contempo il giusto equilibrio fra interessi primari tutelati dalla Costituzione: la segretezza della corrispondenza e il diritto all’informazione, codificato nell’articolo 21 della Carta. Nove articoli in tutto, inclusa la disciplina transitoria di alcune disposizioni contenute nel testo e la clausola di invarianza finanziaria, il decreto modifica il Codice penale e quello di Procedura penale. Se varato dal Cdm, ci sara’ un ulteriore passaggio alle Camere per il parere delle Commissioni competenti prima del via libero definitivo. Nello specifico, ecco che cosa prevede il testo: mai piu’ trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini; regole per l’utilizzo dei virus-spia come il Trojan; solo “brani essenziali” e quando “e’ necessario” nelle ordinanze di custodia cautelare; un nuovo reato nel codice penale: la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, punito con la reclusione fino a 4 anni.

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Il testo trasmesso da via Arenula al Cdm – elaborato dopo un’interlocuzione che il ministro Orlando ha avuto con toghe, penalisti, giuristi, Garante della privacy e rappresentanti della stampa (la Fnsi non partecipo’ all’incontro di settembre, ma invio’ un parere al ministro) – contiene in tutto 9 articoli: il primo prevede la reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’e’ punibilita’ se la diffusione delle riprese o delle registrazioni e’ conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Il secondo articolo, invece, introduce il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta.

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A conservare verbali e registrazioni sara’ il pubblico ministero in un archivio e sara’ sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova, che potranno subito essere esaminati – senza estrarne copia – dai difensori delle parti. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice puo’ autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. Quanto alla cosiddetta ‘udienza-stralcio’, sara’ il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potra’ ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione. Quando sara’ invece “necessario”, la decisione del giudice verra’ presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare. Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno “ove necessario” solo i “brani essenziali” delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sara’ conservato nell’archivio del pm e sara’ possibile chiederne la distruzione.

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