“Legittima difesa” è legge. Salvini: “Sancito sacrosanto diritto”. Anm: “Non tutelerà i cittadini”. Berlusconi: “Lo miglioreremo”

28 marzo 2019

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 201 si’, 38 no e 6 astenuti il disegno di legge sulla legittima difesa. Oltre alla maggioranza, si sono espressi a favore FdI e FI. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, era presente in Aula. Il provvedimento modifica, in particolare, gli articoli del codice penale su legittima difesa domiciliare ed eccesso colposo. La terza lettura del Senato si e’ resa necessaria per adeguare la copertura finanziaria eliminando il riferimento al 2018. Sul fronte politico, sono sei i senatori grillini “dissidenti” sulla legittima difesa. Stando ai tabulati del voto finale, i senatori di M5s Elena Fattori, Barbara Floridia, Virginia La Mura. Matteo Mantero, Michela Montevecchi e Paola Nugnes non risultano assenti giustificati, non figurando nell’elenco dei nove senatori pentastellati in missione, di cui fanno parte, tra gli altri, i ministri Barbara Lezzi e Danilo Toninelli. In tutto, dunque, i voti grillini mancanti sono 15.

Con la modifica all’articolo 52 del codice penale si prevede, in particolare, che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalita’ tra la difesa e l’offesa. Questa misura esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilita’ di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’. Viene quindi stabilito che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa riguardano il quadro sanzionatorio per diverse fattispecie di reato.

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“Bellissimo giorno per gli italiani, finalmente sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa. Non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West”. Cosi’ Matteo Salvini dopo l’approvazione della legge sulla legittima difesa, ringraziando “anche agli amici dei 5 Stelle e agli amici di Forza Italia e Fratelli d’Italia che hanno sostenuto questa battaglia di civilta’”. “Il fatto e’ che e’ stato votato a stragrande maggioranza tranne che dal Pd – ha continuato – tanto il Pd voterebbe contro qualsiasi cosa pur di dire di no a Salvini, alla Lega e al governo. E’ veramente una bellissima giornata”. “Non ci sara’ alcun far west, evitiamo semplicemente da ora in poi che chi si difende legittimamente debba anche attraversare un calvario giudiziario”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dopo l’approvazione definitiva della riforma sulla legittima difesa.

Il diritto alla difesa “è sacrosanto”, Fi ha votato il testo approvato che però “non è quello che avremmo voluto”: per questo “ci impegniamo a rendere più efficace e a completare questa riforma quando saremo maggioranza e Governo”. Lo afferma in una nota il leader di Fi Silvio Berlusconi dopo il via libera definitivo alle nuove norme sulla legittima difesa. “Il diritto alla difesa è sacrosanto: ciascuno – sottolinea – dovrebbe sentirsi al sicuro dentro casa, libero di proteggere sé stesso, i suoi cari, le sue cose. Ecco perché nel programma che il centrodestra ha presentato alle elezioni di un anno fa ci eravamo impegnati a scrivere e ad approvare una buona legge che riformasse dal profondo l`istituto della legittima difesa. Il testo approvato oggi dal Senato non è quello che avremmo voluto, ma è certamente migliorativo rispetto alla normativa attuale. Per questo motivo, dopo aver ripetutamente cercato di migliorarlo, abbiamo deciso di votarlo, ma ci impegnamo fin da ora – assicura Berlusconi – a rendere più efficace e a completare questa riforma quando saremo maggioranza e Governo”.

L’Associazione nazionale magistrati, in sostanza, boccia la norma. “La nuova legge sulla legittima difesa non tutelera’ i cittadini piu’ di quanto erano gia’ tutelati fino ad oggi – afferma il presidente dell’Anm Francesco Minisci – al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con se’ grandi difficolta’ di interpretazione: tutto cio’ significa che tutti saranno meno garantiti. Per non parlare – aggiunge l’Anm – dei numerosi dubbi di incostituzionalita’ che la nuova legge comporta”. Contrari alla norma anche i penalisti. “E’ una legge inutile e pericolosa e interviene su un’emergenza virtuale, inesistente, visto che i casi di legittima difesa in casa sono due all’anno e si tratta di assoluzioni”. Il presidente dell‘Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza stronca la riforma sulla legittima difesa. “E’ una norma inutile perche’ qualunque avverbio inserito in una norma non puo’ evitare la valutazione discrezionale di un giudice su un omicidio avvenuto in casa. Ed e’ pericolosa perche’ diffonde la convinzione nella gente che si possa agire in condizioni di impunita’ in casa. Non e’ cosi'”.

Cosa prevede la norma

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA. L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 52 del codice penale sulla “difesa legittima”, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

NON PUNIBILITA’ PER GRAVE TURBAMENTO. Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di “eccesso colposo” nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”, ossia quando colui che commette il fatto agisce profittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

RISARCIMENTO DEL DANNO. All’articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO. L’articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a “da due fino a sei anni”.

FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO. Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro).

RAPINA. L’articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.000-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in “da 2.500-4.000 euro” (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro).

LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE. L’articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

SPESE DI GIUSTIZIA. L’articolo 8 del disegno di legge introduce delle novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

PRIORITA’ NEI PROCESSI. All’articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinchè “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.

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