Nuovo Senato, ecco come funziona

8 agosto 2014

Con la riforma Boschi sulla seconda parte della Costituzione si dà vita al nuovo Senato: non sarà più eletto direttamente, rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da sindaci e consiglieri regionali. Si supera così il bicameralismo perfetto e si modifica, in parte, il federalismo introdotto con la riforma costituzionale del tivolo V attuata nel 2001, eliminando le materie concorrenti tra Stato e Regioni.

STOP AL BICAMERALISMO PERFETTO. Innanzitutto è una modifica all’articolo 55 della Costituzione e prevede che sia la sola Camera dei deputati ‘titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo’. Al Senato spetta invece il compito di rappresentare le istituzioni territoriali, concorrere nei casi secondo le modalità stabilite dalla costituzione, alla funzione legislativa e partecipare alle decisioni sulle politiche dell’Ue, inoltre la funzione di raccordo tra Ue, Stato e altri organi dello Stato. Il Senato valuta l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l’attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche, concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e concorre paritariamente nelle materie che concernono i diritti della famiglia e la tutela della salute. Con un emendamento approvato in Aula inoltre è stato ribadito che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono la parità nella rappresentanza dei generi.

NASCE IL SENATO DEI 100, NON PIU’ ELEZIONE DIRETTA. I membri del nuovo Senato verranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica tra i cittadini ‘che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario’ per non più di sette anni e una sola volta. Con questa modifica si sancisce il superamento dell’elezione diretta del Senato, che verrà eletto ‘dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno’. La ripartizione dei seggi tra le regioni sarà proporzionale alla popolazione. Infine si delega a una legge ordinaria la modalità di elezione dei membri del nuovo Senato e si sancisce che ‘i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio’.

RIMANE IMMUNITA’ PER NUOVI SENATORI. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Spetterà a una legge approvata da entrambe le Camere disciplinare ‘le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale’. Ai senatori resterà però l’immunità parlamentare come ai deputati. Si tratta dell’autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di richiesta di arresto da parte del giudice o in caso di uso delle intercettazioni.

NO INDENNITA’ IN PIU’. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che gli spetta in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. Resta l’indennità per i senatori a vita.
Garantito anche ai senatori l’esercizio della funzione senza vincolo di mandato. 

RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVOL’articolo 10 prevede che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per la legislazione elettorale degli enti locali e per le ineleggibilità e le incompatibilità di Presidenti di Regione, membri della Giunta e consiglieri regionali. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera è trasmesso al Senato che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei componenti, può esaminarlo e, nei trenta giorni successivi, può deliberare proposte di modifica sulle quali la Camera. Nelle materie riguardanti le autonomie regionali, è prevista una procedura rinforzata: la Camera può respingere le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale.

Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Attribuito al Senato competenza sulla tutela delle minoranze linguistiche. Per i disegni di legge che dispongono nelle materie che riguardano i territori la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di bilancio dello Stato approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le modifiche sono ammesse solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questa provedura legislativa rafforzata vale anche per la legge europea.

In tema di legge di bilancio la Camera politica avrà l’ultima parola a maggioranza semplice sulle leggi di bilancio a fronte di eventuali rilievi del futuro Senato delle autonomie che avrà però un potere rafforzato nelle modifiche alla legge di contabilità, che regola il contenuto della legge di bilancio, le norme volte ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati. Cambiano le regole per le leggi di iniziativa popolare, saranno necessarie 150mila firme, ora sono 50mila. Una legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo. Si apre ai referendum propositivi e di indirizzo rinviando ad apposita legge costituzionale.

CORSIA VELOCE PER DDL GOVERNO. Modifiche all’articolo 72 della Costituzione, cioè corsia preferenziale ai disegni di legge del governo che può chiedere che la Camera si pronunci entro 60 giorni. ‘Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà’. Esclusi da questo iter le leggi bicamerali, le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate’.

IL QUIRINALE. Inoltre la legge ribadisce che ‘la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi’. Modifiche anche all’articolo che riguarda il rinvio delle leggi da parte del Quirinale: il presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
‘Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata’.

STOP A DL OMNIBUS. Quanto ai decreti legge la riforma introduce un sostanziale divieto ai cosiddetti decreti omnibus, cioè quelli che contengono norme su materie non omogenee.

NO VOCE SU AMNISTIA-INDULTO. Il Senato non avrà voce in capitolo sulla dichiarazione dello stato di guerra, su amnistia e indulto, mentre sull’autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali si pronuncerà solo se questi riguardano i rapporti con l’Ue.

SU LEGGE ELETTORALE PRIMA PAROLA A CONSULTA. Si introduce in Costituzione il giudizio preventivo della Corte costituzionale sulle leggi elettorali, con ricorso motivato di un terzo dei componenti della Camera. La Corte si pronuncia entro un mese.

REFERENDUM. Cambiano le regole sui referendum abrogativi: modifica all’articolo 75 della Costituzione. La riforma introduce un doppio quorum: sono richieste 500mila firme e maggioranza degli aventi diritto oppure 800mila firme e maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera.

ELEZIONE CAPO STATO. La riforma modifica anche i quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica. ‘Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dopo l’ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta’. Inoltre si stabilisce che il Presidente della Camera supplisce al Presidente della Repubblica ‘quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune’, anche ‘in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica il Presidente del Senato indice l’elezione del prossimo presidente. La riforma Costituzione abolisce il Cnel e le province, modifica anche il federalismo così come era stato introdotto dalla riforma del titolo V nel 2001. Scompaiono le materie concorrenti.

REGIONI. Il nuovo articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni possono chiedere ulteriori forme di autonomia nelle materie di giustizia di pace, istruzione e tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, governo del territorio a condizione che la Regione sia in equilibrio di bilancio e con legge approvata da entrambe le Camere. E’ quanto prevede l’articolo 29 della riforma costituzionale.

L’articolo 117 della Costituzione riguarda la potestà legislativa delle Regioni. La modifica introdotta sopprime totalmente la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e lascia agli enti locali il potere di legiferare su ‘pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonchè in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato’. Restano di competenza esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con le confessioni religiose, la difesa e le Forze armate, la sicurezza, la moneta, la tutela del risparmio e i mercati, il sistema tributario e contabile dello Stato, leggi elettorali, ordine pubblico, cittadinanza, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione. Stabiliti i costi standard per le spese delle regioni. ‘Le risorse’ degli enti locali ‘assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza’.

Introdotto in Costituzione all’articolo 118 il concetto di trasparenza nell’amministrazione locale: ‘Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori’. L’articolo 33 della riforma costituzionale introduce la possibilità di commissariare Regioni, Comuni e Città metropolitane in caso di default. E ci sarà anche un limite agli stipendi degli amministratori regionali (giunta, presidente e consiglieri) legandoli a quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di regione. Viene infine soppressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Aboliti rimborsi e i trasferimenti ai gruppi politici dei Consigli regionali. Con una norma contenuta nelle disposizioni finali il governo intende impedire nuovi casi di sperpero di denaro pubblico per le spese private dei politici. ‘Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica – si legge nel testo approvato – in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali’.

La riforma entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma sarà applicata dopo lo scioglimento delle attuali Camere. Il testo predispone anche un sistema elettorale provvisorio per il nuovo Senato valido per la prima elezione: un sistema proporzionale con lista bloccata. Ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci (dei Comuni compresi nel relativo territorio). I seggi vengono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale, all’interno di ciascuna lista, essi sono attribuiti secondo l’ordine di presentazione dei candidati; per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

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