Via libera della Camera, il reato di depistaggio è legge. Ecco cosa prevede in 3 punti

Via libera della Camera, il reato di depistaggio è legge. Ecco cosa prevede in 3 punti
5 luglio 2016

La Camera ha approvato in via definitiva l’introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e despitaggio. I voti a favore sono stati 325, gli astenuti 14, un solo voto è stato contrario. La legge introduce nel codice penale italiano il nuovo reato autonomo di depistaggio.  “Una scelta giusta, un atto dovuto”. Matteo Renzi sottolinea con un tweet l’approvazione della legge sul depistaggio. Rivolgendo “un pensiero alle famiglie delle vittime delle stragi”. Altro tweet arriva dal ministro Pd della Giustizia Andrea Orlando: “La ricerca della verità ha un nuovo strumento, approvate le norme contro il depistaggio”.

Ecco in sintesi come è disciplinato.

– DA UNO A TRE ANNI CARCERE AL PUBBLICO UFFICIALE CHE DEPISTA – La nuova norma sostituisce l’art. 375 del codice penale (finora relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: -mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; -affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario: è applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.

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– DEPISTAGGIO AGGRAVATO – Il nuovo reato di depistaggio è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà); il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni). La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori. Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

– NON PUNIBILE CHI HA DEPISTATO MA A INIZIO PROCESSO SI PENTE E RACCONTA LA VERITA’- La nuova legge modifica l’art. 376 c.p. per affermare, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

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