Consiglio di Stato ammette le liste Fdi a Milano e Fassina a Roma

Consiglio di Stato ammette le liste Fdi a Milano e Fassina a Roma
16 maggio 2016

Stefano-FassinaAlla fine si voterà solo domenica 5 giugno. Ma gli elettori della Capitale troveranno sulla loro scheda elettorale anche le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Stefano Fassina (foto). Il Consiglio di Stato ha infatti riammesso al voto sia la lista per Fassina sindaco a Roma che la lista di Fratelli d’Italia a Milano. Ribaltate quindi le decisioni prese dal Tar Lazio e Lombardia. “Il Consiglio di Stato – si legge in una nota – ha riformato la sentenza del Tar Lazio e ha accolto l’appello proposto dalle liste Sinistra per Roma Fassina Sindaco e Rete Liberale (di sostegno al candidato sindaco Marchini), ammettendole a partecipare alla prossima consultazione elettorale per le amministrative. La sentenza di merito è stata resa dal Consiglio di Stato il primo giorno lavorativo successivo alla presentazione dell’appello. Le liste erano state escluse per la mancata indicazione in alcuni atti della data di autenticazione delle sottoscrizioni. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima tale esclusione perché nessuna disposizione di legge prevede, per la materia elettorale, la nullità di tali autentiche quando siano prive di data, purché risulti certo che l’autenticazione sia stata effettuata nel termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha sottolineato l’importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali richiesti dalla legge”.

Allo stesso modo, prosegue la nota, Palazzo Spada “ha riformato la sentenza del Tar Milano e ha accolto l’appello proposto dalla lista Fratelli d’Italia, che era stata esclusa dalla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio comunale di Milano per la mancata presentazione delle dichiarazioni di assenza delle cause di incandidabilità. Tale esclusione è stata ritenuta illegittima in quanto è risultato che tali dichiarazioni fossero state depositate, complete in tutti i loro elementi, il giorno successivo, e che il ritardo fosse addebitabile ad un comportamento tenuto dalla stessa amministrazione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato, anche in questo caso, l’importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali previsti dalla legge”.

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