Anticorruzione, riparazioni pecuniarie non inferiori a 10mila euro. Di Maio: “Torna perseguibilità ufficio”

Anticorruzione, riparazioni pecuniarie non inferiori a 10mila euro. Di Maio: “Torna perseguibilità ufficio”
4 settembre 2018

La riparazione pecuniaria a favore della Pubblica amministrazione prevista per i reati di corruzione non potrà essere inferiore a 10mila euro. Lo prevede la bozza di ddl Anticorruzione, attesa nel pre-Cdm. “Noi lavoriamo per essere pronti per portare il ddl anticorruzione gia’ giovedi’ in Consiglio dei ministri – dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede -. Anche se non sappiamo se la riunione si terra’ gia’ dopodomani o venerdi’”.

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Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, intanto, rimarca, che “ripristineremo la perseguibilita’ d’ufficio per alcune ipotesi di appropriazione indebita aggravata, norma cancellata da Gentiloni e di cui si sono avvantaggiati anche i cognati di Renzi, che non essendo stati denunciati dall’UNICEF la passano liscia”. La bozza di ddl agisce sull’articolo 322-quater del codice penale, lì dove si prevede una riparazione pecuniaria “pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio”. Con questa modifica la somma destinata alla Pa di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto sarà invece “determinata in relazione alla gravità dell’offesa e comunque non inferiore a euro 10.000”. La bozza inoltre introduce anche l’articolo 321 (per chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità) tra quelli che faranno scattare la richiesta di riparazione pecuniaria.

Casi di non punibilità

Niente punibilità per il corrotto, invece, se, prima dell’iscrizione nel registro degli indagati o entro tre mesi dalla commissione del fatto, sporge denuncia spontaneamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La bozza di ddl aggiunge un nuovo articolo al Codice penale, il 323-ter (Causa di non punibilità). Il beneficio viene previsto per chi commette i reati di corruzione propria e impropria, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, corruzione verso membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita), traffico di influenze illecite. “La non punibilità del pubblico ufficiale, dellincaricato di pubblico servizio o del mediatore illecito – precisa la bozza – è subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo”, sempre entro l’iscrizione nel registro degli indagati o entro tre mesi dalla commissione del fatto.

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