Il 18 marzo Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

18 marzo 2021

Era il 18 marzo del 2020 quando queste immagini facevano il giro del mondo, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica sul dramma che si stava consumando in Nord Italia a causa della pandemia di Covid-19. A Bergamo c’erano così tanti morti che non si sapeva dove metterli e furono utilizzati i camion dell’Esercito per portare i feretri nei forni crematori fuori città.

A distanza di un anno, la commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il “ddl Mulè”, dando il via libera definitivo al riconoscimento del 18 marzo come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus”, per ricordare tutte le persone decedute a causa della pandemia. Il decreto legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2020, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge, porta le firme dei deputati Mulè, Gelmini, Carfagna, Bagnasco.

“Grazie al comune sentire dei partiti rappresentati in Parlamento – ha commentato Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e primo firmatario del provvedimento – l’Italia ricorderà ogni anno chi non ce l’ha fatta. Sarà un giorno simbolico per il Paese che attraverserà i confini del tempo e della memoria”. Il premier Mario Draghi ha scelto di recarsi proprio a Bergamo per rendere omaggio alle vittime italiane del Covid-19 a un anno esatto da quel drammatico evento che vide la Città dei mille al centro delle cronache mondiali. Ecco i sei articoli del decreto legge appena approvato sull’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, che sarà celebrata ogni 18 marzo. Tra le misure ‘minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati’, e spazi audio e video sul servizio pubblico.

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Il decreto legge

Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus) 1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazio­nale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, di seguito denominata ‘Giornata nazionale’, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell’epidemia. 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2. (Sostegno alla ricerca scientifica) 1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al­ l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, possono delegare l’amministrazione di appartenenzaad effet­tuare una trattenuta di importo corrispon­dente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, dicui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica. 2. La facoltà di cui al comma 1 è ricono­sciuta anche ai lavoratori del settore privato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi­nistro dell’economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposi­zioni di cui ai commi 1 e 2.

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Art. 3. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale) 1. Al fine di celebrare la Giornata nazio­nale, lo Stato, le regioni, le province e i co­muni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive compe­tenze, anche in coordinamento con le asso­ciazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a com­memorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell’epidemia di coronavi­rus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Art. 4. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado) 1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuo­vere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e al­l’apprendimento dei temi relativi alla diffu­sione dell’epidemia di coronavirus e all’im­pegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assi­stenza alle comunità e alle persone colpite.

Art. 5. (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale) 1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime­diale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nel­ l’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All’attuazione delle disposizioni previ­ste dalla presente legge si provvede nell’am­bito delle risorse umane, strumentali e finan­ziarie previste a legislazione vigente e, co­munque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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