Lo Statuto della Regione Siciliana convertito in legge nel 1948

23 febbraio 2014


Statuto della Regione Siciliana

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con

R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3

del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

(pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi

costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo

1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31

gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell’1 febbraio 2001).

ARTICOLO 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in

Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato

Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di

Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2

1. Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I

Assemblea regionale

ARTICOLO 3

1. L’Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a

suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall’Assemblea regionale

in armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e

con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l’equilibrio

della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per

l’accesso alle consultazioni elettorali.

2. L’Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla

data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della

Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre

la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il

quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli

eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l’intera Regione. STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

7. L’ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una

delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 4

1. L’Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i

Segretari dell’Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo

regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni

spettanti all’Assemblea regionale.

ARTICOLO 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano

nell’Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’Italia

e della Regione.

ARTICOLO 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le

opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione.

 

ARTICOLO 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in

seno all’Assemblea.

ARTICOLO 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all’art. 27 può proporre al Governo dello Stato

lo scioglimento dell’Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle

Assemblee legislative dello Stato.

3. L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione

straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse

Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indìce le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel

termine di tre mesi.

5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle

forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della

Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla

Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere

disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la

conclusione anticipata della legislatura dell’Assemblea, secondo modalità determinate con

legge adottata dall’Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle

avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell’Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell’Assemblea e la nomina del nuovo Governo

regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

(1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all’art. 4, che “Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (…) sono prorogati i poteri (…) della precedente Assemblea”.

SEZIONE II

Presidente della Regione e Giunta regionale

ARTICOLO 9

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto

contestualmente all’elezione dell’Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un

Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della

Repubblica e con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l’Assemblea

regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le

modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori,

l’eventuali incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre

cariche o uffici, nonché i rapporti tra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il

Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due

mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono

preposti ai singoli rami dell’Amministrazione.

ARTICOLO 10

1. L’Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi

componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata

da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni

dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi

tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell’Assemblea e del Presidente della Regione.

2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del

Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell’Assemblea

regionale e del Presidente della Regione entro i successivi

TITOLO II

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I

Funzioni dell’Assemblea regionale

ARTICOLO 11

1. L’Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria

nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo

regionale o di almeno venti deputati.

ARTICOLO 12

1. L’iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato

dell’Assemblea regionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante

presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei

comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L’iniziativa legislativa spetta

altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta,

rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre

consigli provinciali.

2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei

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progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono

determinati i tempi entro cui l’Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale

con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi

tecnici regionali.

4. I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono

emanati dal Governo regionale.

ARTICOLO 13

1. Le leggi approvate dall’Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal

Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione

e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all’art. 29,

comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo

diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 13 bis.

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea

regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo,

propositivo e consultivo.

ARTICOLO 14

1. L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello

Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del

popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione,

distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse

prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse

nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle

antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni

caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono

soppressi nell’ambito della Regione siciliana.

2. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui

liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e

l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ARTICOLO 16

1. L’ordinamento amministrativo di cui all’articolo precedente sarà regolato, sulla

base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello

Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli

interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi,

sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,

osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ARTICOLO 17 bis.

1. Le leggi di cui all’articolo 3, primo comma, all’articolo 8 bis, all’articolo 9, terzo

comma e all’articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è

prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne

faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti

l’Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è

approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti

l’Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro

pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per

l’elezione dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 18

1. L’Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di

competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle

Assemblee legislative dello Stato.

ARTICOLO 19

1. L’Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio

della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L’esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All’approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto

generale della Regione.

SEZIONE II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

ARTICOLO 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli

artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le

funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e

17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa

secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte

all’Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ARTICOLO 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia

inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo

nelle materie che interessano la Regione.

ARTICOLO 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal

Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e

regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed

aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

ORGANI GIURISDIZIONALI

 

ARTICOLO 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli

affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le

funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello

Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi

regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del

Consiglio di Stato.

ARTICOLO 24

1. È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il

Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative

dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia

giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e

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la Regione.

ARTICOLO 25

1. L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini

della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26

1. L’Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori

regionali nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea

regionale.

ARTICOLO 27

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’Alta

Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest’ultimo caso, anche in mancanza di

accuse da parte dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 28

1. Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione

al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti

l’Alta Corte.

ARTICOLO 29

1. L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle

medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia

dell’impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente

della Regione sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi

sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell’Assemblea regionale, ed il

Commissario di cui all’art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

(2) La competenza dell’Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

(3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(4) Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l’art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)

(5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale;

(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

TITOLO IV

POLIZIA

ARTICOLO 31

1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a

mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per

l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere

l’impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di

pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente

dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi

l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo

centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per

la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V

PATRIMONIO E FINANZA

ARTICOLO 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella

Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato

o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello

Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli

indicati nell’articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma

delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le

miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del

fondo; le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque

ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di

uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio

della Regione.

ARTICOLO 34

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di

alcuno, spettano al patrimonio della Regione .

ARTICOLO 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con

adeguamento al valore della moneta all’epoca del pagamento.

ARTICOLO 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali

della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi

e del lotto.

ARTICOLO 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del

territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento

dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed

impianti medesimi.

2. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli

organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una

somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro

nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con

riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ARTICOLO 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti

massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo,

nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della

Regione.

ARTICOLO 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore

anche nella Regione.

2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico

sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della

Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli

emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 41 bis

1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all’articolo 9, commi primo,

secondo e quarto, e all’articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere

modificate con legge approvata dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e

diretto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 9, commi primo, secondo e quarto

e all’articolo 10.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall’Assemblea regionale,

l’Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare

una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente

stesso.

ARTICOLO 41 ter

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito

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dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

2. L’iniziativa appartiene anche all’Assemblea regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o

parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all’Assemblea regionale, che

esprime il suo parere entro due mesi.

4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a

referendum nazionale.

ARTICOLO 42

1. L’Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici,

restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell’Assemblea regionale,

che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del

presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove,

in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati

in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

ARTICOLO 43

1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario

della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al

passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per

l’attuazione del presente Statuto.

 

Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge

costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta

dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano”, afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana

Art. 1

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. (Omissis).

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall’articolo 9 dello

Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il

Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione è contestuale

al rinnovo dell’Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente

eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno

di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l’Assemblea regionale approva a maggioranza

assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del

Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in

discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a

nuove elezioni dell’Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a

nuove elezioni dell’Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni

volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto

disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano

all’Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e

9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal

comma 1 del presente articolo, all’Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi

le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo

dell’Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo

comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti

modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto,

per l’elezione dell’Assemblea regionale e per l’elezione del Presidente della Regione si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che

disciplinano l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni

elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia

della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal

territorio dell’intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle

liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha

conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della

Regione fa parte dell’Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo

comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2

dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo

periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito

dal citato articolo 3 dello Statuto. E’ eletto alla carica di Deputato regionale il candidato

capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti

validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

L’Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti

alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla

carica di Deputato, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo

15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della

legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra

elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste

collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’ufficio

centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve

tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi

spettanti alle liste di maggioranza in seno all’Assemblea regionale. A questa elezione

continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23

febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l’elezione

dell’Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell’organizzazione amministrativa

del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare

modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale

risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,

convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23

febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e

da quelle di cui all’art. 1 della presente legge costituzionale.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. (Omissis).

Art. 7

(Norme in materia di elezioni regionali)

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente

legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi

comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si

procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee

regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge

costituzionale medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di

scioglimento dell’assemblea.

 

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