Ardizzone, inevitabile autonomia funzionale

7 marzo 2014

Il regionalismo oggi, alla luce dei piu’ recenti interventi della Corte costituzionale, e’ stato l’argomento della lectio magistralis che il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, ha tenuto stamattina all’Universita’ Kore di Enna. Ai lavori, introdotti dal presidente dell’Universita’ Cataldo Salerno, hanno partecipato anche Roberto Di Maria, docente di Diritto Costituzionale alla Facolta’ di Giurisprudenza; Alice Anselmo, docente di Diritto amministrativo e sono stati conclusi dal preside di Giurisprudenza, Giuseppe Di Chiara. Secondo Ardizzone, occorre intervenire ad un ripensamento dell’assetto organizzativo dello Stato. “La decentralizzazione – ha sostenuto – e’ divenuta un’azione fondamentale nel quadro delle riforme per favorire il mercato interno, rendendolo piu’ ampio e competitivo”. Per il presidente dell’Ars, la concreta applicazione della riforma del titolo V ha fatto emergere la necessita’ di riportare alla competenza del legislatore statale materie originariamente attribuite alla legislazione concorrente.

“Alcune inefficienze – ha evidenziato – sono derivate dalla mancanza di un’adeguata sede di raccordo istituzionale tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali nell’esercizio delle competenze legislative. L’istituzione di un Senato rappresentativo delle autonomie territoriali potrebbe favorire una maggiore cooperazione nella distribuzione delle attribuzioni delle funzioni agli enti”. In questi anni, per il presidente dell’Ars un fondamentale ruolo correttivo e’ stato svolto dalla Corte costituzionale, a seguito delle accresciute sovrapposizioni tra discipline statali e regionali. Tra le pronunce di maggior interesse, da parte della Corte, l’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale. Ardizzone ha ricordato che, qualche settimana fa, l’Ars ha approvato un disegno di legge di revisione dell’articolo 36 dello Statuto, con particolare riferimento al gettito delle imposte di produzione, attualmente riservate allo Stato. “Per altre Regioni a Statuto speciale, quali ad esempio la Sardegna ed il Trentino Alto Adige – ha sottolineato Ardizzone – il criterio della territorialita’ dell’imposta e’ stato utilizzato per la ripartizione delle entrate tra lo Stato e la Regione, consentendo l’assegnazione di nuove risorse, mentre la Sicilia rimane esclusa dall’applicazione di tale principio”.

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