Giustizia, Forza Italia rilancia cavallo battaglia su separazione carriere dei magistrati

Giustizia, Forza Italia rilancia cavallo battaglia su separazione carriere dei magistrati
19 gennaio 2019

Forza Italia ‘rispolvera’ e rilancia un suo storico cavallo di battaglia: la separazione delle carriere dei magistrati. A riproporre il tema e’ il deputato Francesco Paolo Sisto che ha chiesto la calendarizzazione in commissione Affari costituzionali della Camera della proposta di legge di riforma della Carta di iniziativa popolare, gia’ presentata nella scorsa legislatura e automaticamente riproposta all’avvio di quella in corso. “Ho chiesto alla presidenza della commissione Affari costituzionali, di cui sono componente e capogruppo per Forza Italia, l’immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare, a cura delle Camere Penali, sulla separazione delle carriere”, riferisce lo stesso Sisto, che spiega: “Il provvedimento e’ stato posto in quota opposizione per garantirne una rapida trattazione. La mia richiesta e’ stata accolta. Auspichiamo percio’ un iter rapido per un testo ampiamente atteso, che intende risolvere una volta per tutte una questione annosa quanto fondamentale della nostra democrazia”, conclude.

Il testo si compone di 10 articoli e mira a dar vita a due diverse ‘carriere’ all’interno della magistratura: quella requirente e quella giudicante, entrambe “autonome e indipendenti da ogni potere”. La proposta va a modificare gli articoli 87, 104, 105, 106, 107, 110 e 112 della Costituzione. Oltre alla separazione delle carriere, il testo mira ad introdurre altre novita’: una sorta di ‘depotenziamento’ dell’obbligatorieta’ dell’azione penale e la possibilita’ per gli avvocati e i professori di diritto di essere nominati “a tutti i livelli nella magistratura giudicante”. Quanto alle modifiche all’articolo 112 della Costituzione sull’azione penale, la proposta di legge aggiunge a “Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”, le parole “nei casi e nei modi previsti dalla legge”. In sostanza, si affida al legislatore il compito di stabilire i casi e le modalita’ a cui il pm deve attenersi per esercitare l’azione penale obbligatoria. Infine, si prevede una modifica alla composizione attuale del Csm, con “un pari numero di membri elettivi togati e laici. In ogni caso, la maggioranza della componente togata e’ assicurata dalla presenza, quale membro di diritto, del Primo presidente della Corte di cassazione”.

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“La proposta di separare le carriere di giudici e di pubblici ministeri ha prodotto nel tempo diversi equivoci ed e’ stata spesso inquinata da false prospettive ideologiche e da improprie attribuzioni politiche”, si legge nella relazione che accompagna il testo della riforma, di cui Forza Italia ha chiesto la calendarizzazione in commissione Affari costituzionali della Camera. “La separazione delle carriere, come e’ bene subito precisare, non e’ un fine ma un mezzo. Si tratta di un obiettivo la cui realizzazione non e’ piu’ prorogabile perche’ e’ inscritto nella nostra Costituzione ed e’ quello proclamato dall’articolo 111, il quale impone che il giudice sia non solo imparziale ma anche terzo. E terzieta’ non puo’ che significare appartenenza del giudice a un ordine diverso da quello del pubblico ministero”. Inoltre, per i promotori della riforma, “le funzioni d’accusa e di decisione sono radicalmente incompatibili: non possono essere concepite come due sotto-funzioni di una medesima funzione e neppure possono vedere gli organi dell’una e dell’altra accomunati in un’unica organizzazione ordinamentale. Le due funzioni sono fra di loro diverse su tutti i piani: i ruoli e le finalita’ istituzionali, le specifiche culture professionali, la collocazione nella struttura del processo, la relazione con la funzione di difesa. Per le due funzioni e per gli organi che le esercitano valgono infatti distinti principi costituzionali. Il giudice e’ terzo e imparziale; il pubblico ministero e’ parte”.

Sempre nella relazione che accompagna la proposta di legge, viene spiegato che “appare necessario, al fine di evitare che i Consigli superiori della magistratura (Csm) si atteggino ad organi corporativi e autoreferenziali, che ne sia mutata la composizione con una maggiore partecipazione delle componente laica”. E ancora: quanto alla modifica della Carta sull’obbligatorieta’ dell’azione penale, la relazione spiega: “La presente proposta di legge costituzionale si prefigge, inoltre, lo scopo di riportare l’esercizio dell’azione penale, nei fatti ampiamente discrezionale, nell’alveo della previsione legislativa”. “Per evitare un uso discrezionale o arbitrario del potere inquirente del pubblico ministero, il Costituente ha ritenuto che bastasse prescrivere l’obbligatorieta’ dell’azione penale per tutti i reati. Paradossalmente, quindi, proprio l’obbligatorieta’ dell’azione penale, che era stata voluta dal nostro Costituente per tutelare il valore dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e’ divenuta il principale impedimento alla possibilita’ di rendere quella tutela effettiva. Se l’obbligatorieta’ dell’azione penale e’ un valore da salvaguardare, la sua concreta modulazione deve essere pero’ affidata alla legge ordinaria. Poiche’ non e’ possibile perseguire tutti i reati, anche in ragione della crescita del penalmente rilevante, dovra’ essere la legge a stabilire forme e priorita’ dell’esercizio dell’azione penale”.

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Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, promosso dalle Camere Penali, prevede la modifica dell’articolo 87 della Costituzione, relativo al presidente della Repubblica: “Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”. Quanto all’articolo 104 della Carta, viene cosi’ modificato: “L’ordine giudiziario e’ costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed e’ autonomo e indipendente da ogni potere”. La composizione dei due Csm viene cosi’ prevista: “Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e’ presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Primo presidente della Corte di cassazione”; “Gli altri componenti sono scelti per la meta’ tra i giudici ordinari con le modalita’ stabilite dalla legge e, per l’altra meta’, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”; “Il Consiglio superiore della magistratura requirente e’ presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono scelti per la meta’ tra i pubblici ministeri ordinari con le modalita’ stabilite dalla legge e, per l’altra meta’, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”. Inoltre “le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati”.

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