Migranti, Tar di Palermo sospende l’ordinanza di Musumeci. Accolto ricorso di Palazzo Chigi

Migranti, Tar di Palermo sospende l’ordinanza di Musumeci. Accolto ricorso di Palazzo Chigi
27 agosto 2020

Il Tribunale amministrativo della Sicilia ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero dell’Interno contro la Regione Sicilia e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza con la quale il presidente della Regione Nello Musumeci lo scorso 22 agosto aveva ordinato l’immediato sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti. Il tribunale, si legge nel dispositivo, accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l`effetto, sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2020

L’ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci “ordine immediato di sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti”, prevedeva all’articolo 1 che “entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio” e all’articolo 2 il “divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante”, “al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza”.

Il Tar Sicilia innanzitutto rileva che “sussistono i presupposti per l`accoglimento della proposta istanza di adozione del decreto cautelare monocratico”, vista l’immediatezza degli effetti disposti e la validità dell’ordinanza: dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso e “pertanto, è destinato a esaurire integralmente i suoi effetti in data antecedente alla prima camera di consiglio utile, per la trattazione collegiale della predetta istanza cautelare, fissata per la data del 17.9.2020, come da calendario della sezione”); quindi il presidente del tribunale come giudice monocratico dispone la sospensione dell’ordinanza del presidente della regione (che non si è costituita in giudizio) in via cautelare in attesa della prima camera di consiglio utile, fissata per il 17 settembre.

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Riguardo all’esigenza cautelare, il Tar in particolare annota anche che l’ordinanza stessa crea i pericoli che intende evitare: “Le misure urgenti che sono state disposte nel provvedimento impugnato – lo sgombero immediato degli hotspot e centri accoglienza – attesi, da un lato, quanto allo sgombero, l`inadeguatezza del brevissimo termine assegnato per l`esecuzione, in considerazione della natura e della complessità delle attività necessarie a tal fine, e, quanto agli sbarchi, l`immediata operatività, nonché, dall`altro, la mancanza di specifiche e adeguate misure organizzative e di coordinamento e ancora, a monte, di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità delle medesime (essendosi il provvedimento limitato a disporre sul punto che “per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP”) – sono idonee, da un lato, a ingenerare difficoltà di coordinamento tra le autorità deputate alla gestione delle relative attività, avuto riguardo alle competenze rispettivamente spettanti a ciascun attore istituzionale, e, dall`altro, le predette misure potrebbero proprio esse stesse creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l`incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare, attesa l`evidente difficoltà di organizzare nei ristretti tempi indicati l`attività di sgombero, in condizioni di sicurezza, di un consistente numero di migranti ospitati in diverse strutture situate nell`intero territorio della Regione siciliana e il loro trasferimento sul territorio nazionale, in modo tale da contenere l`ulteriore trasmissione del virus sia tra di loro che nella popolazione locale e, infine, nei confronti degli stessi operatori chiamati all`attuazione concreta delle misure di cui trattasi”.

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Riguardo poi alle censure mosse nel merito il Tar accoglie in prima istanza la posizione del governo sulla competenza: “Dal quadro normativo si evince che la disciplina emergenziale in atto ha inteso attrarre allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e all’esito del procedimento delineato dal comma 1 dell’art. 2, la competenza all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e che, invece, è rimessa alla responsabilità delle regioni esclusivamente l’adozione di eventuali misure interinali e di ulteriore profilassi, che si rendano necessarie e siano giustificate da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario a livello locale, su cui possono provvedere, tuttavia, soltanto in via di urgenza e nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm in materia, e sempre che attengano esclusivamente all’ambito delle attività di competenza delle regioni stesse”.

Invece “entrambe le misure adottate con l`impugnato provvedimento sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni dalle disposizioni sopra richiamate, laddove, sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell`epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, involvono e impattano in modo decisivo sull`organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell`ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell`art. 117, co. 2, lett. b), della Costituzione, e, peraltro, sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull`intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell`arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell`ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale”. Stesso giudizio anche sulla “disposta chiusura dei porti all`accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale”.

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Ma l’ordinanza Musumeci secondo il giudice amministrativo ha anche un punto debole alla base: “Quanto, poi, comunque, ai presupposti fattuali dell`adozione dell`impugnato provvedimento, non è dato ricavare, dalla lettura testuale dello stesso nella sua interezza, che sia stata svolta un`idonea istruttoria al riguardo a supporto del provvedimento, in mancanza di specifici riferimenti o richiami agli accertamenti svolti e alle relative risultanze”. “In definitiva – sottolinea il giudice amministrativo – l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, che, con il provvedimento impugnato, tra l`altro, si intende regolare, appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un`adeguata e rigorosa istruttoria, emergente dalla motivazione del provvedimento stesso e altrettanto sembra potersi affermare anche in relazione alla diffusione del contagio all`interno delle strutture interessate”.

Da qui le conclusioni: “Considerato che, pertanto, per le valutazioni tutte sopra esposte, sussistono i presupposti per l`adozione del richiesto decreto cautelare monocratico con conseguente sospensione dell`esecutività degli effetti dell`impugnato provvedimento fino alla prossima camera di consiglio del 17.9.2020, che si fissa fin da ora, ai fini della trattazione collegiale della predetta istanza cautelare”. Quindi il presidente del Tar “accoglie l`istanza cautelare monocratica e, per l`effetto, sospende l`esecutività del provvedimento impugnato” e “fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 settembre 2020”.

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