Pensioni di reversibilità, svolta della Consulta: sì anche ai matrimoni gay contratti all’estero prima del 2016

La Corte Costituzionale cancella il divieto dell’Inps: negare l’assegno al partner superstite è una discriminazione ingiustificata.

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Svolta storica per i diritti delle coppie omosessuali in Italia. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 91 depositata oggi, ha stabilito che la pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia dello stesso sesso unita in matrimonio all’estero, persino se il decesso è avvenuto prima dell’introduzione della legge sulle unioni civili del 2016.

Fino ad oggi, una norma del 1939 bloccava l’erogazione dell’assegno previdenziale in questi specifici casi, creando un vuoto di tutela per chi aveva formalizzato il proprio legame fuori dai confini italiani prima che l’Italia riconoscesse legalmente le unioni omoaffettive.

Il caso: il no dell’Inps e il ricorso in Cassazione

La vicenda nasce dal ricorso di un cittadino a cui l’Inps aveva negato la pensione di reversibilità del compagno, sposato all’estero. Il motivo del rifiuto? Il partner era deceduto prima del 20 maggio 2016, data di entrata in vigore della Legge Cirinnà (n. 76/2016) che ha istituito le unioni civili in Italia.

La battaglia legale è arrivata fino alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che hanno sollevato il dubbio di legittimità costituzionale, ipotizzando la violazione degli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione a tutela dei diritti fondamentali, della dignità e dell’assistenza previdenziale.

La decisione della Corte: “Disparità di trattamento ingiustificata”

Nella sua decisione, la Consulta ha ricordato che non esiste un obbligo costituzionale di equiparare i matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali. Tuttavia, i giudici hanno evidenziato l’anomalia e la gravità di questo specifico “limite temporale”.

Poiché lo Stato italiano ha ormai scelto di parificare gli effetti delle unioni civili a quelli del matrimonio (anche per quanto riguarda la previdenza) e di riconoscere i matrimoni contratti all’estero, escludere chi ha perso il partner prima del 2016 rappresenta una “ingiustificata disparità di trattamento”.

La vecchia legge del 1939 è stata quindi dichiarata parzialmente illegittima: da oggi, il diritto alla reversibilità non potrà più essere negato con la scusa della data del decesso.