Ruby ter, “omissione di garanzia”. Ma i pm pensano già al ricorso

Ruby ter, “omissione di garanzia”. Ma i pm pensano già al ricorso
Ruby
17 maggio 2023

Ruota tutta attorno a “un’omissione di garanzia” nei confronti delle cosiddette ‘olgettine’ l’assoluzione incassata da Silvio Berlusconi e da tutti gli altri imputati nel processo ribattezzato Ruby ter, scaturito dal terzo filone di indagine sulle serate del ‘bunga bunga’ di Arcore. A sciogliere ogni dubbio è il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza emessa il 15 febbraio scorso: “Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati – argomentano in un passaggio delle 197 pagine del provvedimento i giudici della settima sezione penale presieduti da Marco Tremolada – si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – ndr) ovviamente nei confronti del solo Berlusconi, in relazione alle dichiaranti che avessero scelto il silenzio e dell’articolo 319 ter codice penale (corruzione in atti giudiziari – ndr) con riferimento a quelle che invece avessero consapevolmente deciso di rendere dichiarazioni sulla responsabilità altrui”.

Un'”omissione di garanzia”, rilevano i giudici, che “ha irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale strettamente connesse con il diritto processuale. Il Tribunale, con un ragionamento in punta di diritto, spiega che proprio la “qualifica di testimone-pubblico ufficiale è uno degli elementi costitutivi dei reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza”. Perciò è “dall’accertamento di tali qualità che si deve partire per verificare la sussistenza dei delitti medesimi”. E se da un lato a carico delle imputate erano emersi “plurimi indizi del delitto di corruzione in atti giudiziari” anche “prima che sedessero sul banco dei testimoni”, dall’altro nessuna di loro “ha mai assunto l’ufficio pubblico di testimone né, tantomeno, l’ha esercitato rendendo testimonianza nell’accezione giuridica del termine”.

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Di conseguenza “deve radicalmente escludersi che le odierne imputate abbiamo mai rivestito l’ufficio pubblico di testimoni e che le loro dichiarazioni abbiamo mai assunto il valore giuridico di testimonianze”. Il problema è che le accuse di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza formulate dalla Procura di Milano si basano soprattutto sulle dichiarazioni rese dalle ‘olgettine’ in veste di testimoni, quando invece “dovevano essere indagate di reato connesso”. Così facendo “si è verificato esattamente quello che il sistema di garanzie qui ristabilito intendeva evitare”, puntualizza ancora il Tribunale che evidenzia: “L’autorità giudiziaria deve assicurare il rispetto del bilanciamento tra la garanzia dell’individuo e le istanze della collettività di accertamento dei reato”.

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