La Camera approva il decreto Sicurezza bis con 322 sì. Tensione tra i 5stelle

La Camera approva il decreto Sicurezza bis con 322 sì. Tensione tra i 5stelle
25 luglio 2019

L’aula della Camera ha approvato il decreto sicurezza bis con 322 sì, 90 no e un astenuto. Hanno votato a favore M5s, Lega, Fi e Fdi. Pd e Leu contrari. Il testo passa ora all’esame del Senato e deve essere convertito in legge entro il 13 agosto. la nostra ha fatto registrare tensioni all’interno del M5s. Doriana Sarli, deputata M5s, ha votato no al decreto sicurezza bis in dissenso dal gruppo pentastellato che invece si è espresso per il sì. “Ho presentato numerosi emendamenti nel tentativo difficile di migliorare questo decreto ma sono stati tutti respinti – ha annunciato la stessa Sarli in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto -. È un decreto che, a detta di tutti gli auditi, non presenta i caratteri di urgenza e necessità previsti dalla Costituzione. Anche il dossier della Camera sottolinea la difficoltà di questo decreto a rispettare gli obblioghi internazionali. Inoltre si inventa una nuovo reato: salvare le vite umane in mare”.

“Il problema dell’immigrazione – ha proseguito Sarli – esiste da sempre e per questo non si deve approvare in maniera emergenziale: Salvini vada a sedersi ai tavoli di concertazione, a ridiscutere il trattato di Dublino, lì deve fare la voce forte, non con la gente per mare”. Infine Sarli ha sottolineato “la grave criminalizzazione che il decreto fa di ciò che la nostra Costituzione difende, ovvero il diritto di manifestare per la difesa dei propri diritti”. Polemica invece sulle tante assenze dei pentastellati dagli scranni della Camera. A tal punto che il M5s ha dovuto diramare una nota: “In merito alla votazione alla Camera sul decreto sicurezza bis, ad eccezione dell’unico voto contrario della deputata Doriana Sarli, la maggior parte delle altre assenze erano giustificate per motivi di salute e personali. A questi si aggiungono anche i deputati in missione”. Ecco, invece, i punti principali del provvedimento.

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LIMITI ALL’INGRESSO NELLE ACQUE TERRITORIALI. L`articolo 1 prevede che il Ministro dell`interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, possa “limitare o vietare l`ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e quando si concretizzino le condizioni di cui all`articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. La norma non si applica al naviglio militare e alle navi in servizio governativo non commerciale.

SANZIONI ALLE NAVI ONG E ARRESTO DEL COMANDANTE. E’ prevista una sanzione amministrativa da 150 mila a 1 milione di euro per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale e si applica la sanzione accessoria della confisca dell`imbarcazione.
Responsabile dell`illecito è dunque il comandante della nave mentre l’armatore e il proprietario della nave dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante. È previsto anche l`arresto obbligatorio in flagranza di reato nei confronti del comandante che commette un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.

AFFITTI BREVI E TURISTICI. Il decreto prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L`entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell`interno che integri le modalità di comunicazione telematica alle questure.

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PENE PIU’ SEVERE PER I MANIFESTANTI. Il decreto sicurezza bis inasprisce le pene per chi durante una manifestazione in luogo pubblico e aperto al pubblico senza giustificato motivo usa caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona: la pena edittale – che nella disciplina attuale è fissata nell’arresto da uno a due anni e nell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro – diventa l`arresto da due a tre anni e l`ammenda da 2.000 a 6.000 euro. È punito, con la reclusione da uno a quattro anni, chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l`incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l`emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere. Si tratta della medesima condotta già punita qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive.

OLTRAGGIO E RESISTENZA AL PUBBLICO UFFICIALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI. Il decreto inasprisce le pene per fatti già previsti come reato se vengono commessi nel contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, diventa un`aggravante il fatto di commettere il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale o violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il decreto inoltre prevede la non archiviazione per lieve tenuità del fatto, nei confronti di chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale. Chi per esempio sputa su una divisa ne dovrà rispondere.

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DANNEGGIAMENTO BENI MOBILI O IMMOBILI. Il decreto prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

AUMENTO ORE DI STRAORDINARIO PER I VIGILI DEL FUOCO. Il decreto prevede l`aumento dell`attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 259.890 ore per l`anno 2019 e di 340.000 ore a decorrere dal 2020.

DASPO. Nei confronti di persona già destinataria del Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, la durata del nuovo divieto non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10. Il dl prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni a carico di chiunque commette fatti di violenza o minaccia nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

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