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Economia

Bonus per le imprese innovative, detrazioni per start-up

Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2014 4:03
Maurizio Balistreri
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Il Fisco premia l’innovazione con un mix di sconti, incentivi e semplificazioni per le start-up innovative e gli incubatori certificati. L’Agenzia delle Entrate ha realizzato una mappa dei benefici per questa tipologia di attivita’. Dall’esclusione dalla disciplina delle societa’ di comodo all’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori, la circolare n. 16/E di oggi traccia una mappa completa delle agevolazioni fiscali dedicate alle nuove imprese proiettate nel futuro. La circolare definisce la platea dei soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d’imposta. Oltre ai soci delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19 per cento degli investimenti nelle start-up innovative anche le societa’ semplici, le societa’ equiparate a quelle di persone e le imprese familiari.

Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25 per cento, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500mila euro per periodo d’imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o piu’ start-up innovative. Chi, per esempio, investe in due start-up innovative calcolera’ il limite di 500mila euro sommando gli investimenti fatti in entrambe le societa’. La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti, ribadendo che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’ possono beneficiare della deduzione del 20 per cento degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta.

La deduzione balza al 27 per cento per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attivita’ di ricerca e sviluppo) accedono ”con modalita’ semplificate” e in regime ”de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).

La parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. La circolare di oggi precisa, pero’, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perche’ percettori di redditi diversi. La circolare inoltre ribadisce che alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le societa’ di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una societa’ ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa non e’ quindi tenuta a fare il test di operativita’. Inoltre, il documento di prassi chiarisce che, ai fini della applicazione della disciplina delle societa’ in perdita sistematica, il ”triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.

TAGGATO:creditifiscoirpefLavororedditostart-up
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