Ok al Family Act senza stralci, da assegno universale a congedi parentali

Ok al Family Act senza stralci, da assegno universale a congedi parentali
11 giugno 2020

Via libera al Family Act. Il disegno di legge delega, proposto dalla ministra Elena Bonetti (Iv), collegato alla legge di bilancio, è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Il testo ha ottenuto il semaforo verde nella sua interezza, anche con l’articolo sull’assegno universale per figlie e figlie contrariamente a quanto avevano affermato esponenti del Pd che annunciavano nel pomeriggio lo stralcio dell’articolo per portare avanti su quel tema la proposta di legge targata Dem, primo firmatario Graziano Delrio.

In Consiglio dei ministri il Family Act non ha perso pezzi: il testo contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Tra i criteri e principi della delega, spiccano il principio dell’universalità, in virtù del quale l’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore Isee.

Il ddl, visto dal Cdm è composto da 8 articoli: nel primo sono previsti i principi ed i criteri direttivi cardine di tutta la riforma che sarà attuata con i decreti delegati. Le deleghe per specifici ambiti di competenza sono previste agli articoli 2, 3, 4 e 5 e 6. Nell’articolo 7 è disciplinata una procedura identica per l’adozione di tutti i decreti legislativi previsti nella delega, eccetto che per la delega contenuta all’articolo 3, concernente il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, per la quale è prevista l’intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per tutti i decreti, invece, è prevista la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari per i profili di competenza. Ecco in sintesi gli aspetti del Ddl.

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“Abbiamo approvato in Cdm il Family act, per sostenere la genitorialità, contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile – ha detto il premier Giuseppe Conte dopo il Consiglio dei ministri -. Devo a Bonetti e Catalfo l’impegno per portare a compimento questo importante provvedimento”.

ASSEGNO UNIVERSALE – L’articolo 2 del ddl contiene la delega al Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico. Nell’esercizio della delega, il governo deve rispettare ulteriori principi e criteri enunciati in questa disposizione. Tra questi, innanzitutto, il principio dell’universalità, in virtù del quale l’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile determinata per scaglioni dall’indicatore ISEE. Nella determinazione dell’importo dell’assegno si tiene conto anche dell’età dei figli a carico.

L’assegno è mensile e verrà corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età di ciascun figlio, ad eccezione della figlia o del figlio disabile per il quale non sussistono limiti di età, tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione. Nel caso di figli successivi al primo, l’assegno subirà una maggiorazione del venti per cento, così anche nel caso di figlia o figlio disabile. L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito. Infine è prevista una clausola di salvaguardia per cui è riconosciuta una integrazione compensativa dell’importo dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega.

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CONGEDI PARENTALI Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio. Prevede inoltre un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio e che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore; previsto un permesso retribuito, di almeno 5 ore nell’arco di un anno scolastico per i colloqui con i professori dei figli; prevista l’introduzione di modalità flessibili nella gestione di congedi, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e nell’ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore; prevista una durata minima di 2 mesi di congedo non cedibile all’altro genitore.

INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE Introduce l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’Isee; la modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio; forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile; prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuto il lavoro agile; una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

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AUTONOMIA E PROTAGONISMO GIOVANILE Prevede il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico, iscritto all’università, che non goda di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi universitari; il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario; il sostegno alle giovani coppie, composte da entrambi i soggetti di età non superiore a 35 anni, mediante agevolazioni fiscali, per l’affitto della prima casa.

INFANZIA nell’ambito del riordino delle misure di sostegno per i figli a carico, si prevede un buono per il pagamento delle rette degli asili nido e altri servizi per l’infanzia nonchè l’assegno di natalità.

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