Sarà election day, Senato approva l’ennesima fiducia

Sarà election day, Senato approva l’ennesima fiducia
18 giugno 2020

Il voto di fiducia al Senato sul dl elezioni è stato annullato a causa della mancanza del numero legale dei presenti in Aula. Lo si apprende dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione che hanno già allertato i loro senatori. Oggi erano presenti in Aula 149 parlamentari, ma l’asticella del numero legale sembra essere quella di 150 presenze. E su questo la presidenza di Palazzo Madama ha fatto le verifiche riscontrando un errore nel computo dei congedi. Un errore definito tecnico che comporterà una nuova votazione domani mattina alle 9.30. Un precedente simile risale ad una seduta del 1989. Un errore tecnico di certo perché il provvedimento otterrà il via libera definitivo domani come era già avvenuto nel pomeriggio prima di riscontrare l’errore. Dunque, la legge di conversione del decreto legge sulle elezioni, che domani mattina dovrebbe avere il via definitiva dal Senato, posticipa, in via eccezionale alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020.

Le novità principali introdotte nell’esame a Montecitorio sono: le elezioni amministrative si svolgono in due giorni (domenica e lunedì) anziché in uno solo, inserire nell’election day anche il referendum costituzionale, sono state ridotte le firme per le liste ad un terzo per comunali e circoscrizionali e per le regionali, resta salva la possibilità per ogni Regione di derogare; è stato inserito anche un articolo che prevede l’adozione di protocolli per svolgere il voto in sicurezza. La finestra elettorale si apre dal 15 settembre al 15 dicembre. In questa finestra spetta al governo decidere: l’esecutivo ha preannunciato il suo orientamento politico a decidere per la prima settimana utile, 20 e 21 settembre (primo turno amministrative, regionali, referendum); 4 e 5 ottobre ballottaggio amministrative.

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CONSULTAZIONI – Elezioni suppletive per la Camera e il Senato; elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali; elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province; elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l’elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario; referendum ex art. 138 Cost. sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.

SUPPLETIVE – Viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza, rispetto ai 90 giorni previsti dalla legge elettorale. Al momento risulta vacante il seggio del collegio uninominale n. 03 della regione Sardegna per il Senato. Il Presidente della Giunta delle elezioni del Senato ha dichiarato la vacanza il 18 marzo. Pertanto, secondo la legge elettorale (90 giorni), il termine ultimo per lo svolgimento dell’elezione suppletiva è il 16 giugno, con ultima domenica utile il 14 giugno. Con la nuova legge, che amplia il termine per lo svolgimento le elezioni a 240 giorni, il termine ultimo è il 13 novembre, con ultima domenica utile l’8 novembre 2020. Alla Camera non risultano seggi vacanti di collegi uninominali. Tuttavia, se si verificassero vacanze di seggi entro il 31 agosto, si applicherebbe la nuova norma.

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COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI – Il turno annuale ordinario del 2020 viene spostato ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre, anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nello stesso periodo si voterà anche per l’elezione dei Consigli comunali e circoscrizionali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020. Viene prolungata di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano nei 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

REGIONALI – Per le Regioni a statuto ordinario la nuova legge prevede una proroga di 3 mesi al posto dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (art. 5, co. 1, L. 165/2004). Inoltre, si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali si svolgano esclusivamente nei 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori. Nel 2020 sono previste le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. La durata del quinquennio scade per queste regioni il 31 maggio. Per effetto dello slittamento disposto, la legislatura è prolungata al 31 agosto. Le elezioni potranno perciò svolgersi nel periodo dal 1° settembre al 5 novembre, con la prima domenica utile il 6 settembre e l’ultima il 1° novembre, ossia 60 giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori.

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PAR CONDICIO – Con una modifica introdotta alla Camera frutto dell’accordo tra maggioranza e opposizione si è anche stabilito un nuovo criterio per la par condicio durante la campagna elettorale: “si applica in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19”.

REFERENDUM – La legge prevede lo svolgimento contestuale delle elezioni e del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (election day) ed estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020.

PROTOCOLLI SANITARI – Dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previsti dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

NO ONERI – L’articolo 2 prevede che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ENTRATA IN VIGORE – Dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia al 21 aprile 2020.

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