Conte firma Dpcm ‘riaperture’. Campania si defila

Conte firma Dpcm ‘riaperture’. Campania si defila
17 maggio 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm per le riaperture dopo l’accordo in nottata con le Regioni. “Alla fine il risultato è arrivato”, così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine dell`incontro notturno con il Governo che ha chiuso una lunga giornata di confronto. “In un`ottica di collaborazione istituzionale si è ricercata e si è trovata una soluzione con l’accordo raggiunto venerdì tra Regioni e Governo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza a lavoratori e cittadini. Il Governo si è impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla Conferenza delle Regioni quale riferimento certo e principale dai cui far discendere i protocolli regionali. Ciò assicurerà, peraltro – ha concluso Bonaccini – omogeneità e certezza delle norme in tutto il Paese”.

La Campania è l’unica Regione che non ha firmato nessuna intesa con il governo. “Io non lo so cosa succederà il 3 giugno. Io cercherò di ragionare dal 2 giugno. Che significa liberi tutti? Dobbiamo avere una posizione equilibrata a seconda del contagio- ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. La regione Campania non ha firmato l’intesa con il governo. Perchè su alcune norme di sicuerzza generale credo debba pronunciasi il ministero della Salute e non è possibile che il governo e il ministro scarichino opportunisticamente sulle regioni”.

Da domani, anche se per proteggersi dal Coronavirus bisognerà indossare le mascherine in moltissime occasioni, così come occorrerà essere pronti a farsi misurare la febbre. Ma, oltre ai parenti, si tornerà a poter vedere gli amici e invitarli a casa. Addio anche all’autocertificazione, resta però il divieto di assembramento. Ecco cosa prevede il nuovo decreto del presidente del Consiglio.

PARRUCCHIERI

Anche se con la lista di attesa si potrà tornare dal parrucchiere mentre i centri benessere restano chiusi. Idem per i centri termali (con l’eccezione delle attività che rientrano nei livelli essenziali di assistenza), quelli culturali e sociali.

ALBERGHI

Anche in questo caso valgono le regole generali con attenzione al distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni. Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo. Aerazione dei locali e attenzione agli impianti di ventilazione.

NEGOZI

Piccoli o grandi, di scarpe e vestiti. Da domani riaprono gli esercizi commerciali, al dettaglio ma anche i centri commerciali, gli ipermercati e gli outlet. Sotto i 40 metri quadrati potrà però entrare un cliente alla volta, in quelli più grandi bisogna mantenere un metro di distanza e indossare le mascherine. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

LAVORO DA REMOTO

In ordine alle attività professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. E’ previsto che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI

A decorrere dal 15 giugno, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia.

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Le Regioni e le Province Autonome – si legge nel decreto – possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

LUOGHI DI CULTO

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative “tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. “Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni”.

SPETTACOLI

Ritornano dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche che “sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori” di “1000 persone per spettacoli all’aperto; di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. “Restano comunque sospesi: gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; le fiere e i congressi”.

PALESTRE E PISCINE

L’attività sportiva “di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio”. “A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’Ufficio per lo Sport, sentita la Fmsi, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome”.
Restano “chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

STOP A CONVEGNI

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale, si legge sempre nel decreto. Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

SPIAGGE

Pulizia e tanto spazio. Quest’estate si torna al mare ma a patto che fra gli ombrelloni ci siano almeno 10 metri quadrati e che i lettini siano disinfettati. Niente assembramenti per chi ama le spiagge libere e niente sport di gruppo.

VIAGGI IN EUROPA

Dal 3 giugno sparisce ogni limitazione – e non c’è più quarantena – per gli spostamenti all’estero verso gli Stati dell’Unione europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Restano vietati gli spostamenti per altri Paesi, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

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BARCHE E TERMINAL

Ecco le linee guida del ministero dei Trasporti per i luoghi a diffusa frequentazione come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco e sbarco dei passeggeri. Il Mit prevede l’uso di cartellonistica plurilingue o di “QR Code” informativi; la promozione di sistemi on-line di prenotazione ed acquisto biglietti; accessi contingentati e programmati con percorsi obbligati; distanza sociale di 1 metro; installazione di un adeguato numero di distributori di disinfettante; appropriata sanificazione degli ambienti di transito e delle superfici esposte al contatto; potenziamento del personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell`utenza.

Nelle attività da diporto la responsabilità individuale degli utenti resta l`elemento essenziale per rendere efficaci le misure di distanziamento sociale quali: evitare contatti ravvicinati; adeguata sanificazione degli ambienti; distanza interpersonale di almeno un metro; protezione del naso e della bocca per i passeggeri. A bordo di unità da diporto private valgono le stesse regole delle unità abitative. La misura primaria resta il “distanziamento sociale” di almeno un metro a meno che le persone presenti a bordo non vivano nella stessa unità abitativa. Anche i congiunti, se non conviventi, devono rispettare il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell`imbarcazione. Obbligatoria anche la dotazione di dispositivi di protezione individuale per i passeggeri e l`uso di igienizzante per le superfici.

Disciplina unità da diporto ad uso commerciale. Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell`unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza). Obbligatoria la dotazione a bordo di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per superfici. Rimane l`obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali. Per le società che svolgono, in forma commerciale, attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etcà), potenziati i servizi di pulizia delle imbarcazioni e degli altri locali aziendali (biglietterie, magazzini). Alle unità da diporto in locazione si applicano le stesse norme di prevenzione previste per le imbarcazioni private.

Sono consentiti alloggi nella stessa cabina a persone che vivono nella stessa unità abitativa. Il locatore è tenuto a sanificare, anche in caso di utilizzo ad ore dell`imbarcazione, tutti i locali – compresi quelli motori e servizi – così come dovrà dotarsi di adeguate provviste di prodotti igienizzanti oltre a cartellonistica informativa, redatta in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessarie misure igieniche da adottare. Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l`equipaggio.

Il noleggio dell`unità da diporto. Per quanto concerne il noleggiante/armatore valgono gli stessi obblighi previsti per il locatore: sanificazione ad ogni utilizzo di tutti i locali dell`imbarcazione. Per quanto concerne l`equipaggio, obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell`unità in particolare, durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed eventuale rimorchio. Per l`equipaggio inoltre, trattandosi di soggetti chiamati, in alcuni casi, ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS), dovrebbe essere previsto l`obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell`imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E` comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell`equipaggio con cadenza giornaliera. L`equipaggio dovrà avere cura inoltre di impedire l`accesso a bordo ad estranei durante la sosta in porto o in marina. Chi vive nella stessa unità abitativa potrà condividere l`alloggio in cabina. Per gli ospiti valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali, ovvero una persona ogni metro di lunghezza lineare dell`unità, compresi i membri di equipaggio, a meno che gli ospiti presenti non vivano insieme.

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PORTI TURISTICI E MARINE

I gestori di porti turistici devono dotarsi di appositi cartelli informativi, in italiano ed in inglese, sulle misure comportamentali da rispettare, l`uso dei dispositivi di protezione individuale, l`installazione di dispenser di igienizzante sui pontili, la limitazione degli spostamenti, i divieti di assembramenti e il rispetto del distanziamento sociale. Navigazione e norme di sistema. Rimane l`obbligo di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni e il rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.

Gestione dei centri diving e delle attività subacquee sportive-ricreative. Fortemente raccomandata la dotazione di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni; all`interno dei locali valgono le regole generali sull`igiene e profilassi nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale e sugli accessi contingentati. Previsto lo screening delle condizioni di salute e della temperatura per gli utenti del Centro e accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5 o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l`epidemia in atto; ogni utente dovrà compilare apposita autocertificazione sull`assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto con soggetti in situazione di contagio nota; adeguata informazione agli utenti sulle misure di prevenzione adottate, il distanziamento sociale e la sistematica sanificazione dei locali.

E’ preferibile che ogni partecipante alle immersioni utilizzi la propria attrezzatura che i responsabili del Centro Diving o gli istruttori dovranno verificare oltre a dover garantire l`adozione di opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le attrezzature e la loro possibile contaminazione. Gli utenti sprovvisti dell`attrezzatura, potranno noleggiarla presso il Centro purché preventivamente sanificata. Il centro dovrà adeguare l`organizzazione delle uscite in funzione di questo e limitare, se necessario, il numero di immersioni quotidiane. L`attrezzatura, sanificata e non, andrà custodita in spazi dedicati e distinti e dovrà essere opportunamente “segregata” in involucri chiusi, una volta sanificata.

Misure da adottare su barche e gommoni da immersione. A bordo, distanza sociale di almeno 1 metro tra le persone, utilizzo generalizzato di guanti e mascherine e sistemi di igienizzazione delle mani. Posti a sedere assegnati e spostamenti a bordo consentiti solo per motivi di assoluta necessità e nel rispetto delle misure minime di distanziamento sociale. Inibito l`uso di contenitori d`acqua comuni per il risciacquo delle maschere che dovrà essere assicurato dal responsabile del Centro diving con misure alternative per evitare la contaminazione delle attrezzature. Procedure di igiene e DPI per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather. Dispositivi per evitare il contatto diretto in caso di primo soccorso o manovre di rianimazione. Procedure operative e piani di emergenza aggiornati a cura del responsabile del Centro diving.

Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti. Rispetto delle regole generali di prevenzione, igiene e profilassi. In qualità di “operatori di primo soccorso”, sottoposizione preventiva (prima dell`assunzione in servizio) e periodica obbligatoria al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico) per tutti gli assistenti bagnanti. Ogni assistente bagnanti deve essere informato sui rischi di esposizione al contagio e l`uso di apposite attrezzature che ne riducano il rischio in caso di manovre di primo soccorso e rianimazione. Ncessarie dotazioni di sicurezza, individuali e personali, e di primo soccorso con dispositivi anticontagio e sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni e attrezzature a cura del datore di lavoro.

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